Giurisdizione contabile sugli elenchi ISTAT e limiti alla legge-provvedimento (Corte dei Conti Sez. Riunite n. 14 del 25.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 23-quater del d.l. n. 137/2020, introdotto dalla legge di conversione n. 176/2020, è costituzionalmente illegittimo sia nel secondo comma, che limita la giurisdizione esclusiva delle Sezioni riunite della Corte dei conti in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall’ISTAT ai soli fini dell’applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica, sia nel primo comma, che qualifica ex lege otto enti come unità concorrenti alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato. La giurisdizione contabile sugli elenchi ISTAT è inderogabilmente ascritta dall’art. 103, co. 2, Cost., quale nucleo essenziale della contabilità pubblica, in osmosi con la funzione di controllo di cui all’art. 100 Cost. La sua compressione viola gli artt. 3, 24, 81, 97, 103, 111, 113 e 117 Cost. e il principio di effettività della tutela euro-unitaria, nonché il divieto di leggi-provvedimento irragionevoli e arbitrarie.
Il Fatto
Una società finanziaria a prevalente partecipazione pubblica regionale è stata inclusa, anche per l’annualità 2021, nell’Elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, pubblicato in G.U. n. 242 del 30 settembre 2020 e confermato nella rettifica del 4 novembre 2020. Per l’annualità precedente, la medesima società aveva ottenuto l’accoglimento del ricorso proposto avverso la classificazione operata ai sensi del SEC 2010.
La società ha quindi proposto ricorso alle Sezioni riunite in speciale composizione, chiedendo l’accertamento dell’insussistenza dei presupposti dell’inclusione, l’annullamento dell’elenco nella parte che la riguarda, anche per gli effetti sulla finanza pubblica, la condanna dell’ISTAT al risarcimento dei danni e alle spese. Nel giudizio è intervenuta la Procura generale, che ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale. Il giudizio è stato segnato da due sospensioni, una per rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE e una in attesa della pronuncia delle Sezioni unite della Cassazione sulla giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che l’art. 11, co. 6, lett. b), c.g.c. configura una giurisdizione piena ed esclusiva sulle controversie relative agli elenchi ISTAT, estesa a tutti i vizi dell’atto e del procedimento. Tale attribuzione non è un’invenzione del legislatore ordinario, ma il riconoscimento di una competenza che trova titolo direttamente nell’art. 103, co. 2, Cost.
La riflessione sul concetto di contabilità pubblica si arricchisce dopo la riforma costituzionale del 2012. L’art. 81, co. 6, Cost., l’art. 117, co. 1 e 2, lett. e), Cost. e la legge rinforzata n. 243/2012 hanno costituzionalizzato il principio dell’equilibrio di bilancio e recepito i vincoli europei. Il regolamento (UE) n. 549/2013 definisce una nozione dinamica e funzionale di amministrazione pubblica, a “geometrie variabili”. Ne deriva che la giurisdizione contabile sugli elenchi ISTAT attiene al nucleo essenziale della materia e non richiede l’interpositio legislatoris.
Il secondo comma dell’art. 23-quater sottrae al giudice contabile la possibilità di sindacare gli effetti euro-unitari dell’iscrizione, recidendo un’unitarietà inscindibile: la verifica del rispetto dei vincoli nazionali di finanza pubblica non può essere disarticolata dalla corretta formazione del conto economico consolidato, trattandosi di “due facce di una stessa medaglia”. Il Collegio confuta la lettura delle Sezioni unite n. 30220/2024, che aveva ipotizzato una riespansione della giurisdizione amministrativa: nessun argomento testuale consente una reviviscenza di norme abrogate, e la separazione dei giudizi produce un cortocircuito logico, con giudicati potenzialmente contrastanti.
Il primo comma, in relazione all’elenco annesso, è un caso paradigmatico di legge-provvedimento. Attribuisce a soli otto enti, nominativamente indicati, la qualità di amministrazione pubblica, in deroga al principio di uguaglianza e in assenza di alcuna ragione giustificativa economica. L’intervento legislativo vanifica gli esiti di accertamenti giurisdizionali già intervenuti e sottrae posizioni soggettive al sindacato, invadendo l’area riservata alla funzione giurisdizionale. Il Collegio dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni e sospende il giudizio, ordinando la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Nota della Redazione
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