Patteggiamento non equiparabile a condanna ma prove penali utilizzabili in sede contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 32 del 11.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, dopo la modifica dell’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. ad opera dell’art. 4, lett. b), d.lgs. n. 150/2022, non è equiparabile alla sentenza di condanna e non ha efficacia di giudicato nei giudizi civili, disciplinari, tributari e contabili. Tale irrilevanza probatoria non impedisce al giudice contabile di acquisire e valutare liberamente gli atti del processo penale, comprese le risultanze delle indagini preliminari e le prove atipiche, nel quadro della circolazione degli elementi probatori e del principio di economia processuale. La condotta illecita del pubblico dipendente, accertata in sede penale, integra la responsabilità amministrativa per violazione dei doveri di ufficio, con danno patrimoniale e danno all’immagine liquidabili anche per via equitativa.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio un appuntato scelto dei carabinieri, in servizio presso la sezione amministrativa di un Comando provinciale, contestandogli di essersi appropriato, per ragione del proprio ufficio, delle somme versate da privati cittadini per il pagamento di contravvenzioni al codice della strada. Le condotte, secondo l’accusa contabile, non erano occasionali ma sistematiche: il militare formava atti di quietanza falsi e si introduceva abusivamente nell’applicativo informatico di gestione delle contravvenzioni per interrompere i termini di pagamento.
Il procedimento penale si è concluso con sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile, con pena di quattro anni di reclusione e pene accessorie. Il danno patrimoniale è stato risarcito mediante bonifico. La Procura contabile ha invitato il convenuto a dedurre anche per la posta di danno non patrimoniale; questi non ha presentato deduzioni né si è costituito. All’udienza il pubblico ministero ha depositato un certificato medico sullo stato di salute del convenuto; il Collegio, verificata la regolarità della notifica, ne ha dichiarato la contumacia.
La Motivazione della Corte
La questione centrale riguarda la utilizzabilità della sentenza di patteggiamento nel giudizio di responsabilità amministrativa dopo la riforma Cartabia. Il Collegio rileva che la riscrittura dell’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. ha definito l’irrilevanza probatoria della sentenza di patteggiamento in ogni procedimento diverso da quello penale, chiarendo che l’efficacia di giudicato resta limitata alle sole decisioni di assoluzione e condanna.
Il Collegio dà atto dei due orientamenti formatisi nella giurisprudenza contabile. Un primo indirizzo ritiene che l’equiparazione alla sentenza di condanna operi solo quando siano state applicate pene accessorie, valorizzando il secondo periodo del comma 1-bis. Un secondo orientamento, maggioritario, esclude in ogni caso l’equiparazione, sul rilievo del chiaro dato letterale. Nella specie il patteggiamento ha comportato l’applicazione di pene accessorie, tra cui l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione.
La Corte ritiene che la nuova norma non impedisca al giudice contabile di utilizzare gli atti del processo penale concluso con patteggiamento, in coerenza con la circolabilità degli elementi di prova e il principio di economia processuale. Il legislatore ha inteso evitare che il patteggiamento assumesse efficacia probatoria ex se, non già impedire la circolazione del materiale probatorio tra i diversi processi. Il giudice contabile può pertanto acquisire fatti e documenti formati in sede penale per valutarli liberamente, comprese le risultanze delle indagini preliminari, essendo ammissibili anche prove atipiche.
Nel merito, dagli atti trasmessi dalla polizia giudiziaria emergono elementi univoci e concordanti sulle responsabilità del militare, con puntuali riscontri presso i soggetti che avevano versato le somme. La condotta ha violato specifici doveri di ufficio e gli obblighi di fedeltà e diligenza, ledendo i principi di buon andamento, imparzialità ed efficienza dell’azione amministrativa di rilievo costituzionale. Il Collegio ha quindi riconosciuto il danno all’immagine subito dall’amministrazione, liquidato equitativamente ex art. 1226 cod. civ. sulla base di prove presuntive e indiziarie, non richiedendosi la presenza di articoli di stampa.
Il danno patrimoniale, pari al doppio delle somme illecitamente percepite, è stato integralmente ristorato. La Corte ha condannato il convenuto al risarcimento del danno patrimoniale residuo e non patrimoniale, oltre alle spese di giudizio poste a carico del soccombente.
Nota della Redazione
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