Riliquidazione della pensione per gli aumenti del CCNL funzioni locali (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 237 del 13.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto del dipendente pubblico collocato in pensione alla riliquidazione del trattamento di quiescenza, in applicazione degli incrementi stipendiali previsti dal rinnovo contrattuale, non può essere subordinato al previo perfezionamento degli adempimenti informatici posti a carico dell’amministrazione datrice di lavoro. L’INPS, titolare della legittimazione passiva concorrente con l’ente locale, è obbligato a provvedere alla riliquidazione sulla base dei dati già in suo possesso o comunque acquisiti al giudizio. Alla giurisdizione della Corte dei conti, in materia di diritto, misura e decorrenza delle pensioni pubbliche, resta estranea la domanda di riliquidazione del trattamento di fine servizio, che spetta al giudice del rapporto di lavoro.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di pensione diretta ordinaria liquidata con il sistema misto e con decorrenza dal 31 dicembre 2016, ha prestato servizio alle dipendenze di un comune fino alla medesima data. Con ricorso ha chiesto la rideterminazione del trattamento pensionistico e del trattamento di fine servizio in ragione degli incrementi stipendiali previsti dal CCNL comparto funzioni locali 2016-2018, stipulato nel 2018 con effetti retroattivi, con condanna dell’istituto previdenziale al pagamento degli arretrati e delle differenze dal 1° gennaio 2017.

L’INPS ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, sostenendo di operare sulla base delle certificazioni trasmesse dal datore di lavoro, e ha contestato la mancata implementazione dei dati nel sistema Passweb. Il comune, integrato il contraddittorio, ha allegato le denunce mensili analitiche e sostenuto la correttezza del proprio operato. La causa è stata trattenuta più volte in decisione.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Giudice unico ha dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda di riliquidazione del trattamento di fine servizio. La giurisdizione pensionistica contabile, ex artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214/1934, riguarda in via esclusiva il diritto, la misura e la decorrenza delle pensioni pubbliche e le materie strumentali. Il TFS, trattamento conclusivo del rapporto di lavoro, resta estraneo a tale ambito e appartiene al giudice ordinario, come affermato dalla Cass. SS.UU. n. 18076/2009, n. 17927/2013 e n. 26935/2014.

È stata respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’INPS. La verifica della legittimazione consiste nell’accertare se il convenuto sia il soggetto tenuto a subire la pronuncia, mentre attiene al merito la titolarità del rapporto sostanziale. L’istituto è il soggetto tenuto alla liquidazione del trattamento pensionistico ed è parte necessaria, al pari del comune verso cui è stato integrato il contraddittorio.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. L’art. 65, secondo comma, del CCNL prevede che gli incrementi degli stipendi tabellari di cui all’art. 64 si applichino al personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del contratto e abbiano effetto integrale ai fini del trattamento di quiescenza. Il ricorrente, collocato in pensione il 31 dicembre 2016, è beneficiario della disciplina.

Risulta provato l’adeguamento dell’inquadramento economico da parte del comune, ma non la tempestiva comunicazione all’INPS dei dati necessari al ricalcolo. Il comune ha depositato le denunce mensili analitiche ma ha omesso l’inserimento nel sistema Passweb dei dati di ultimo miglio per la rideterminazione della quota A. La produzione documentale successiva all’ordinanza n. 84/2024 non ha colmato la lacuna secondo l’istituto.

Il Giudice ha quindi affermato che l’INPS non può subordinare il soddisfacimento del diritto alla riliquidazione all’adempimento informatico dell’ente locale, quando sia in condizione di procedere sulla base dei dati già trasmessi o depositati in giudizio. Ha pertanto accertato il diritto alla riliquidazione con decorrenza 1° gennaio 2017, condannando l’INPS al pagamento delle differenze dei ratei arretrati con interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 167, terzo comma, c.g.c., e posto le spese in parti eguali tra INPS e comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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