Colpa medica, trasferimento in utero omesso e potere riduttivo obbligatorio (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 78 del 06.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per danno indiretto da colpa medica, la colpa grave non si esaurisce nella violazione manifesta di norme giuridiche, ma resta ancorata alla clausola generale del caso concreto e alla prevedibilità ed evitabilità dell’evento, con la conseguenza che la nuova tipizzazione restrittiva introdotta dalla l. n. 1/2026 non è applicabile alle condotte materiali dei sanitari. Il dies a quo della prescrizione del danno indiretto coincide con il momento dei singoli versamenti risarcitori effettuati dall’ente, non con la conoscenza del danno da parte dell’amministrazione. Il potere riduttivo di cui all’art. 1, comma 1-octies, l. 20/1994, come novellato, opera in misura obbligatoria entro il limite del doppio della retribuzione annua, e la somma così determinata va rivalutata al momento dell’accertamento giudiziale.

Il Fatto

Un’azienda socio-sanitaria territoriale ha trasmesso alla Procura contabile le sentenze civili che avevano accertato la responsabilità di una struttura sanitaria e di alcuni medici per i gravissimi danni riportati da due gemelli in occasione di un parto pretermine. I neonati erano nati in una struttura priva di assistenza neonatologica e trasferiti in un centro attrezzato solo dopo la nascita, con esiti permanenti di tetraparesi spastico-distonica.

Definiti i gradi civili, la Procura ha contestato al medico che aveva materialmente disposto il ricovero della gestante il 50% del danno indiretto subito dall’azienda, quantificato in euro 1.856.745,19 per i soli versamenti interni al quinquennio prescrizionale. Il convenuto si è costituito eccependo la prescrizione, l’insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi e l’applicazione della normativa più favorevole sopravvenuta.

La Motivazione della Corte

La Sezione respinge l’eccezione di prescrizione. Nel danno c.d. indiretto il dies a quo coincide con il momento in cui si verifica il pregiudizio patrimoniale, cioè con la data dei singoli versamenti, secondo l’indirizzo delle Sezioni riunite n. 14/2011. La l. n. 1/2026 non innova sul punto, limitandosi a sancire l’irrilevanza della conoscenza del danno da parte dell’amministrazione o della Corte.

Nel merito, la Corte richiama la consulenza tecnica espletata in sede civile, che ha individuato una genesi multifattoriale degli esiti, ma ha qualificato come decisivo il ritardo nell’assistenza dei neonati, riconducibile alla scelta di trattenere la gestante in un reparto privo di terapia intensiva neonatale e di non disporre il trasferimento in utero. I sanitari erano consapevoli della situazione a rischio — parto prematuro, gemellare e con un feto in presentazione podalica — e delle carenze strutturali del reparto.

Sul piano soggettivo, la colpa grave consiste in errori non scusabili per grossolanità, in carenza di perizia minima o in imprudenza che dimostri superficialità. Non rileva la difficile condizione organizzativa dell’epoca: gli indirizzi scientifici sul trasporto in utero erano già patrimonio degli addetti ai lavori.

La Sezione affronta poi la nuova definizione di colpa grave recata dalla l. n. 1/2026, applicabile ai giudizi pendenti. Muovendo da una lettura costituzionalmente orientata, in conformità a Corte conti, sez. Lombardia, n. 41/2026, essa è circoscritta all’attività provvedimentale della pubblica amministrazione, come dimostrano i riferimenti agli “atti del procedimento”, alle “norme di diritto” e al “travisamento del fatto”. Le condotte materiali, e in particolare l’errore medico, restano valutate secondo il canone generale del caso concreto. La tesi contraria cancellerebbe quasi integralmente le azioni di rivalsa per colpa medica.

Quanto al quantum, il danno contestato è congruo, ma l’art. 1, comma 1-octies, l. 20/1994 impone il potere riduttivo entro il doppio della retribuzione annua. Attestata la retribuzione in euro 47.146,36, la condanna non può eccedere euro 94.292,72, importo inferiore al 30% del pregiudizio accertato. La somma va rivalutata secondo gli indici Istat dal momento in cui il danno si è concretizzato, con interessi legali successivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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