Revoca della pensione per contributi agricoli fittizi: termini perentori e giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 42 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Spetta alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti ogni controversia concernente la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese le domande del dipendente già in quiescenza dirette a incidere sul rapporto previdenziale e quelle attinenti alla ricongiunzione di periodi assicurativi e al recupero di somme indebitamente erogate. La revoca o la modifica del provvedimento definitivo di quiescenza ai sensi degli artt. 204 e 205 d.P.R. n. 1092/1973 è ammessa solo nei casi tassativi ivi previsti e nei termini perentori, decorrenti dalla registrazione del provvedimento per l’errore di fatto e per l’errore di calcolo, e dal rinvenimento o dalla dichiarazione di falsità per i documenti nuovi e falsi. Non integra documento nuovo la mera rivalutazione di atti già in possesso dell’ente al momento del riconoscimento della prestazione. Fuori da tali casi, il provvedimento pensionistico non è modificabile e l’indebito non è ripetibile in assenza di prova del dolo del percettore.
Il Fatto
La ricorrente, già dipendente pubblica collocata in quiescenza, aveva ottenuto nel 2015 la ricongiunzione onerosa di un periodo contributivo agricolo dalla gestione dei coltivatori diretti alla gestione pubblica e, su quella base, il conferimento della pensione anticipata a decorrere dal 1° settembre 2015. Nel 2023 l’INPS sospendeva il trattamento e, con provvedimento del 23 novembre 2023, annullava il rapporto di lavoro autonomo agricolo revocando l’intera prestazione, per asserita assenza dei requisiti oggettivi e soggettivi della contribuzione agricola. Seguivano il provvedimento del 4 aprile 2024 di recupero di un importo complessivo netto di oltre 208.000 euro e quello del 7 marzo 2024 di rigetto della ricongiunzione onerosa.
La ricorrente impugnava i tre provvedimenti davanti alla Corte dei conti, deducendo la decadenza dell’INPS dal potere di revoca e l’illegittimità dell’indebito. L’INPS eccepiva il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario quanto alla contribuzione agricola, sostenendo che l’inserimento dei contributi era avvenuto illecitamente per mano di un dipendente infedele, e chiedeva in subordine il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo di giurisdizione. Richiamando gli artt. 13 e 62 r.d. n. 1214/1934 e la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 7755 del 2017 e n. 22745 del 2021, si afferma che la giurisdizione esclusiva contabile ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, incluse quelle su riscatto, ricongiunzione e recupero di somme indebitamente erogate. Poiché la ricorrente era già in quiescenza e la domanda incideva esclusivamente sul rapporto previdenziale, la controversia appartiene alla Corte dei conti.
Sul merito, il giudice ricostruisce la disciplina della revoca. Gli artt. 204 e 205 d.P.R. n. 1092/1973 individuano casi tassativi e termini perentori: per l’errore di fatto e di calcolo il termine è di tre anni dalla registrazione; per i documenti nuovi o falsi è di sessanta giorni dal rinvenimento o dalla notizia della falsità. La Corte rileva che la registrazione della ricorrente negli elenchi dei coltivatori diretti e la dichiarazione del familiare erano documenti già in possesso dell’INPS prima della ricongiunzione e del conferimento della pensione: non possono dunque qualificarsi documenti nuovi.
Secondo il consolidato indirizzo richiamato, per documento nuovo si intende un atto preesistente ma ulteriore rispetto a quelli esaminati al tempo dell’adozione del provvedimento, non la mera rivalutazione nel merito di documenti già acquisiti e valutati. Nella specie l’INPS si è limitato a rivalutare materiale che era già in atti da anni. La fattispecie non rientra nemmeno nella lettera d) dell’art. 204, che richiede una falsità riconosciuta o dichiarata, evento non ancora verificatosi perché le indagini penali sono in corso.
La revoca, inoltre, è stata adottata a otto anni dal conferimento della pensione, ben oltre il termine triennale. Ne consegue l’illegittimità dei provvedimenti impugnati e l’inesistenza dell’indebito pensionistico. Quanto alla ripetizione, la Corte esclude la prova del dolo della ricorrente e quindi i presupposti dell’art. 206 d.P.R. n. 1092/1973. L’accoglimento della domanda principale assorbe quelle subordinate; l’INPS è condannato al ripristino del trattamento, alla corresponsione delle differenze con interessi e rivalutazione, alla restituzione delle trattenute operate e alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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