Comando di polizia giudiziaria: legittimazione passiva dell’ente di appartenenza per lo straordinario (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 33155 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di comando del pubblico dipendente, l’art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165/2001 regola il rapporto tra le amministrazioni interessate mediante il meccanismo del rimborso, che presuppone l’anticipazione dell’amministrazione di provenienza. Ne deriva che, in ragione della natura dell’istituto, il datore di lavoro di appartenenza è legittimato passivo rispetto all’azione promossa dal lavoratore per la corresponsione della retribuzione, compresa la voce dello straordinario. Il rimborso verso l’amministrazione di destinazione, anche per i trattamenti accessori, costituisce questione distinta, azionabile dal datore di lavoro solo con rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti dell’ente utilizzatore.

Il Fatto

Un appartenente alla Polizia Municipale, assegnato alla locale Procura della Repubblica dal gennaio 2007 al dicembre 2016 per l’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria, otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti dell’Ente datore per il pagamento delle somme maturate a titolo di lavoro straordinario e del contributo previsto dall’art. 13 L.R. n. 17/1990 per gli anni 2011 e 2012.

Il Tribunale accoglieva l’opposizione solo parzialmente; la Corte d’Appello di Catania, in parziale riforma, limitava la condanna del Comune al periodo dal gennaio 2007 all’ottobre 2009, ritenendo che il trattamento accessorio non rimborsabile dipendesse dagli accordi di collaborazione tra gli enti. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; il lavoratore ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 271/1989, che consente l’applicazione di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria presso le sezioni su richiesta degli organi requirenti, e dall’art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165/2001, secondo cui l’amministrazione che utilizza il personale rimborsa a quella di appartenenza l’onere relativo al trattamento fondamentale.

Richiamando la giurisprudenza di legittimità, il Collegio ricorda che la nozione di comando implica una dissociazione tra titolarità del rapporto d’ufficio ed esercizio dei poteri di gestione: si modifica il rapporto di servizio, poiché il dipendente opera nell’organizzazione di destinazione sotto il profilo funzionale, gerarchico e disciplinare (Cass. n. 13482/2018; Cass. n. 4390/2024).

È stato altresì affermato che, in materia di indennità economiche, il lavoratore, a prescindere dalla qualificazione della posizione come distacco o comando, può agire nei confronti dell’ente titolare del rapporto di impiego per il trattamento previsto dalla disciplina collettiva del comparto di provenienza (Cass. n. 18871/2024).

Da tali premesse la Corte trae la conclusione che i primi due motivi, strettamente connessi, sono infondati: la norma regola il rapporto tra le amministrazioni e il rimborso presuppone l’anticipazione dell’ente di provenienza. Pertanto il datore di lavoro di appartenenza è legittimato passivo rispetto all’azione del lavoratore per la retribuzione, nella specie la voce straordinario.

Il Collegio precisa che il datore può agire verso l’amministrazione di destinazione per il rimborso del trattamento fondamentale e, in ragione delle convenzioni, per essere tenuto indenne dai trattamenti accessori. Nel caso esaminato, però, il giudizio è rimasto circoscritto al rapporto tra lavoratore ed Ente di appartenenza, entrambi in causa. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con l’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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