Combustione illecita rifiuti dolo generico abitualità esclude particolare tenuità (Cass. pen. Sez. III n. 26356 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il reato di combustione illecita di rifiuti è punibile a titolo di dolo generico e non richiede una finalità di smaltimento o un intento incendiario: è sufficiente la consapevolezza della condotta di combustione, anche quando essa sia diretta a recuperare materiale metallico. Il presupposto ostativo del comportamento abituale che esclude la non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. ricorre anche quando i reati della stessa indole siano stati commessi molto tempo prima rispetto a quelli oggetto di giudizio, non desumendosi dall’art. 131-bis alcun limite temporale all’efficacia della condizione ostativa.

Il Fatto

La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 21.04.2026, riformava parzialmente la decisione del Tribunale di Reggio Calabria del 02.10.2024 che aveva condannato l’imputato per il reato di combustione illecita di rifiuti e per la detenzione ingiustificata di un coltello a serramanico. I giudici di secondo grado riconoscevano le attenuanti generiche e rideterminavano la pena.

Avverso tale pronuncia il condannato proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi: il primo per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato ambientale; il secondo per la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e per il vizio di motivazione sul comportamento post delittuoso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente sosteneva che i giudici di merito, avendo riconosciuto che la finalità perseguita era quella di recuperare materiale metallico mediante la combustione delle guaine plastiche, senza alcuna finalità incendiaria, avrebbero dovuto escludere l’elemento soggettivo del reato o pervenire a una diversa qualificazione del dolo o a un giudizio di minore offensività, configurandosi altrimenti una responsabilità oggettiva.

La Corte ha ritenuto il motivo infondato. La circostanza, ammessa dallo stesso giudice, dell’intenzione di limitare l’opera delle fiamme nei limiti dell’acquisizione di cavi di rame contenuti in guaine di plastica incendiate non esclude la consapevolezza della condotta di combustione. Il reato è a dolo generico e non specifico o intenzionale, come sembrava invece prospettare il ricorrente.

Con il secondo motivo l’imputato lamentava la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e il vizio di motivazione, per la mancata considerazione dell’azione diretta a spegnere le fiamme e del comportamento post delittuoso. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. I giudici di merito avevano escluso l’applicabilità della causa di non punibilità valorizzando precedenti specifici non fatti oggetto di alcuna confutazione da parte del ricorrente.

Nel delineare il principio, la Corte ha precisato che in tema di particolare tenuità del fatto il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre anche quando i reati della stessa indole siano stati commessi dall’autore molto tempo prima rispetto a quelli oggetto di giudizio. Dal tenore letterale e dal contenuto dell’art. 131-bis cod. pen. non si desumono limiti di ordine temporale all’efficacia della condizione ostativa dell’abitualità del comportamento, come affermato da Sez. V n. 7371 del 04.02.2026, Rv. 289510-01.

Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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