Il commissario ad acta non sostituisce l’amministrazione che riavvia il procedimento (TAR Puglia n. 414 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione rimasta soccombente nel giudizio di ottemperanza non perde il proprio potere di provvedere per il solo fatto della nomina e dell’insediamento del commissario ad acta, il quale è chiamato a sostituirla solo in caso di sua ulteriore inerzia. Fino a quando il commissario non abbia provveduto, si determina una situazione di esercizio concorrente del potere, sicché l’ente può legittimamente adottare l’atto dovuto. L’atto deliberativo con cui l’organo consiliare, esercitando la propria discrezionalità, conferma la permanenza dell’interesse pubblico all’attuazione del programma e riavvia il procedimento costituisce determinazione espressa idonea a superare l’inerzia originaria. Ne consegue il rigetto dell’istanza di sostituzione del commissario ad acta quando l’amministrazione abbia cessato l’inerzia e stia svolgendo la conseguente attività istruttoria.

Il Fatto

La società ricorrente, utilmente collocata in graduatoria per la realizzazione di un programma di housing sociale nel Comune di Foggia, aveva ottenuto una sentenza favorevole che dichiarava l’obbligo dell’ente di concludere il procedimento, con nomina del Prefetto di Foggia quale commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. A seguito della nomina del commissario delegato e di plurime proroghe, la società aveva chiesto la sostituzione del commissario, lamentando la persistenza dell’inerzia comunale nonostante il decorso dei termini. L’ente resistente eccepiva la sopravvenuta cessazione dell’inerzia, deducendo l’avvenuta adozione della deliberazione consiliare n. 23 del 15 aprile 2025, con cui il Consiglio comunale aveva riavviato il procedimento e definito il proprio indirizzo in ordine alla procedura di housing sociale.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia richiama il principio affermato dall’Adunanza Plenaria n. 8 del 25 maggio 2021, secondo cui l’amministrazione soccombente non perde il potere di provvedere pur in presenza di un commissario ad acta, determinandosi una situazione di esercizio concorrente del potere fino a quando il commissario non abbia provveduto.

Nel caso di specie, il Collegio ravvisa nella deliberazione consiliare n. 23/2025 un atto di volontà dispositiva dell’ente: il Consiglio comunale, disapprovando la proposta del dirigente volta a dichiarare il superamento del programma, ha confermato la permanenza dell’interesse pubblico all’attuazione del programma di housing sociale e ha riavviato il procedimento. L’atto non è meramente interlocutorio né soprassessorio, ma esprime l’esercizio della discrezionalità dell’organo di indirizzo politico-amministrativo, competente ex art. 42 del d.lgs. n. 267/2000 in materia di piani territoriali e urbanistici.

La Corte evidenzia che l’attività istruttoria successivamente svolta dal Servizio Urbanistica — interlocuzione con le ventisette ditte interessate e verifiche sulle sopravvenienze normative e fattuali, inclusa la compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 96 delle NTA del PPTR — costituisce adempimento doveroso e ineludibile, non già espediente dilatorio. Tale attività è imposta dalla complessità della vicenda, risalente al 2008, e dalle sopravvenienze normative e pianificatorie richiamate anche dalla Regione Puglia.

L’istanza di sostituzione del commissario ad acta è pertanto respinta, con compensazione delle spese della fase e condanna del Comune al pagamento del compenso al commissario, liquidato in euro 1.000,00 onnicomprensivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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