Ottemperanza al decreto ingiuntivo esecutivo anche in caso di dissesto dell’ente locale (TAR Sicilia n. 1534 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per il decreto ingiuntivo non opposto o confermato in sede di opposizione, in quanto esso, una volta dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ., ha valore di cosa giudicata al pari della sentenza passata in giudicato. L’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente dunque l’esecuzione del titolo anche nei confronti della pubblica amministrazione. La pendenza dello stato di dissesto dell’ente locale non preclude l’ottemperanza quando il credito azionato non rientra nella competenza dell’Organismo Straordinario di Liquidazione, individuata dall’art. 252, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 con riferimento ai fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato. Il ricorso è fondato quando risultano integrati i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. e il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 sia decorso.

Il Fatto

Una cooperativa sociale ha chiesto al TAR Sicilia l’ottemperanza al decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Agrigento aveva ingiunto a un Comune di pagarle la somma di euro 50.964,00, oltre interessi e spese. Il titolo era stato dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. con decreto del 30 ottobre 2024, notificato in pari data.

Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito. Con precedente ordinanza la Sezione ha chiesto chiarimenti sull’andamento della procedura di dissesto finanziario dell’ente e sullo stato di esecuzione del titolo. Il Segretario generale ha depositato una relazione dalla quale emerge che l’ente ha dichiarato lo stato di dissesto nel 2018, che l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato è stata approvata con decreto ministeriale del 4 agosto 2022 e che l’OSL, dopo aver approvato il rendiconto della gestione, ha cessato la propria attività. Il pagamento non è stato eseguito per la carenza di liquidità dell’ente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza. Richiamando consolidata giurisprudenza amministrativa, si afferma che l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il ricorso per l’esecuzione dei decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione. Il decreto ingiuntivo, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, è impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi dell’art. 656 cod. proc. civ. e assume valore di cosa giudicata. Condizione essenziale è che sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ., come appunto avvenuto nel caso di specie.

Il secondo passaggio riguarda l’incidenza dello stato di dissesto. Il Collegio osserva che la pendenza della procedura non paralizza l’ottemperanza quando il credito non è riconducibile alla competenza dell’Organismo Straordinario di Liquidazione. L’art. 252, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 delimita tale competenza ai fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato.

Nel caso concreto le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo sono del 2024 e traggono origine da una convenzione stipulata nel dicembre 2022. Esse sono dunque successive al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, approvata con decreto ministeriale del 4 agosto 2022. Il credito esula pertanto dalla competenza dell’OSL e il giudizio di ottemperanza resta ammissibile.

Accertata l’ammissibilità, il Collegio verifica i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm.: il titolo è stato dichiarato esecutivo con decreto del 30 ottobre 2024 e notificato nella stessa data; il ricorso è stato notificato il 19 giugno 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. Il ricorso è quindi accolto.

Il TAR ordina al Comune di conformarsi al titolo, provvedendo al pagamento nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’ipotesi di inutile decorso nomina fin d’ora Commissario ad acta il Segretario generale di altro ente locale, con facoltà di delega, che provvederà su istanza della parte interessata nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Il compenso del Commissario sarà liquidato con separato provvedimento ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con parcella da presentare a pena di decadenza secondo l’art. 71 del medesimo decreto. Le spese di giudizio, liquidate in euro 2.500 oltre accessori, seguono la soccombenza ai sensi degli artt. 26 cod. proc. amm. e 91 cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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