Commissione di massimo scoperto: la periodicità trimestrale esclude la nullità per indeterminatezza (Cass. civ. Sez. I n. 1373 del 15.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di conto corrente bancario, la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto non è nulla per indeterminatezza quando il periodo di riferimento, pur non indicato in modo esplicito, sia desumibile dal complesso delle disposizioni contrattuali. L’interpretazione del contratto, quale accertamento della volontà dei contraenti, è indagine di fatto riservata al giudice di merito, ma è censurabile in cassazione per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., o per omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. La nullità per indeterminatezza della clausola sulla commissione di massimo scoperto presuppone un’indeterminatezza effettiva e radicale, non superabile mediante i canoni degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1368 cod. civ.
Il Fatto
Il Fallimento di una società affidava al passivo un credito della banca, insinuato in forza di un saldo di conto corrente, di un rapporto anticipi e di tre finanziamenti. La banca era stata ammessa al passivo solo in parte, in chirografo, per un importo inferiore a quello richiesto.
Il Tribunale di Chieti, in sede di opposizione allo stato passivo, accoglieva l’opposizione solo per il credito fondato su un finanziamento revolving, mentre la rigettava in relazione al contratto di anticipazione su certificati di conformità e al conto corrente. Con riguardo a quest’ultimo, il tribunale riteneva nulla per indeterminatezza la clausola relativa alle commissioni di massimo scoperto, per mancata indicazione del periodo di riferimento, ed espungeva i relativi addebiti dal saldo. La banca e la cessionaria del credito proponevano ricorso per cassazione in un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama due principi. Il primo è che l’interpretazione del contratto è indagine di fatto riservata al giudice di merito, ma è censurabile in cassazione ove siano violate le regole ermeneutiche, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., o ove sia omesso l’esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. 10745/2022). Il secondo è che la clausola sulla commissione di massimo scoperto può ritenersi nulla per indeterminatezza solo se questa sia effettiva e radicale, come nel caso in cui il contratto indichi la sola misura percentuale senza alcun riferimento al valore sul quale calcolarla (Cass. 19825/2022).
Nel caso concreto, i canoni ermeneutici risultano violati. Nell’art. 9 delle condizioni generali, specificamente approvato per iscritto e rubricato “chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese”, si prevede che i rapporti di dare e avere siano regolati con identica periodicità, portando in conto interessi, commissioni e spese. Anche dalle condizioni economiche emerge la periodicità trimestrale della chiusura.
Da tali disposizioni deriva in modo inequivocabile che la chiusura periodica del conto avveniva ogni trimestre e che in ciascuna occasione dovevano regolarsi tutti i rapporti di dare e avere, comprese le commissioni. Una corretta applicazione dell’art. 1363 cod. civ. avrebbe imposto di accertare la determinatezza o determinabilità della clausola, applicabile trimestralmente. Il criterio dell’art. 1362 cod. civ., letto alla luce del comportamento complessivo delle parti, avrebbe dovuto condurre al medesimo esito, essendo le commissioni state applicate trimestralmente senza contestazioni. Lo stesso vale per i canoni degli artt. 1366, 1367 e 1368 cod. civ.: la buona fede, il principio di conservazione del contratto e la pratica generalmente in uso al momento della stipulazione depongono per la determinatezza della clausola nella sua periodicità trimestrale, piuttosto che per la sua nullità.
La Corte accoglie quindi il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Chieti, in diversa composizione, che deciderà la causa alla luce dei principi richiamati e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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