Ncc autorizzati da altri comuni accedono alle ztl nel periodo di sospensione (Cass. civ. Sez. II n. 20403 del 23.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Durante il periodo di sospensione dell’efficacia delle disposizioni introdotte dal d.l. n. 207/2008, convertito in legge n. 14/2009, e successive proroghe, i veicoli Ncc con autorizzazione rilasciata da un comune diverso da quello in cui si trova la zona a traffico limitato possono accedere alle z.t.l. Le disposizioni sopravvenute non hanno abrogato quelle previgenti degli artt. 3 e 11 della legge n. 21/1992, ma le hanno integrate; ne segue che, durante la sospensione, trovano piena applicazione le norme previgenti che consentono l’accesso. Sono pertanto illegittime le sanzioni irrogate per l’accesso non autorizzato alle z.t.l. da parte di tali veicoli.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di licenza Ncc rilasciata da un comune umbro, si è visto contestare nel 2017 una serie di infrazioni al codice della strada per accesso non autorizzato alle zone a traffico limitato del Comune di Roma. La sua opposizione alle correlate ordinanze ingiunzione è stata rigettata in primo grado dal Tribunale di Roma e la decisione è stata confermata in appello.
Propone quindi ricorso per cassazione con cinque motivi, illustrati da memoria. Resiste la Prefettura di Roma con atto di costituzione. La questione centrale riguarda la disciplina applicabile agli Ncc di altri comuni nel periodo in cui era sospesa l’efficacia delle disposizioni introdotte dalla normativa del 2008.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui si deduce la violazione delle disposizioni sulla circolazione degli Ncc. Il testo originario della legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea consentiva ai veicoli Ncc l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni previste per i taxi e i servizi pubblici, ai sensi dell’art. 11, comma 3, ultima parte, della legge n. 21/1992.
Nel 2008 il legislatore aveva introdotto l’obbligo di comunicazione preventiva di accesso per i titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, con pagamento di un importo. L’efficacia di tale disposizione è stata però sospesa dall’art. 9, comma 3, del d.l. n. 244/2016, convertito in legge n. 17/2019, con sospensione poi prorogata fino al 31 dicembre 2017.
Ne deriva che, al tempo delle infrazioni, era pienamente applicabile l’art. 11, comma 3, della legge n. 21/1992, che non impedisce l’accesso alle z.t.l. da parte dei veicoli Ncc con autorizzazioni rilasciate da altri comuni. Il Tribunale aveva argomentato in senso contrario, ritenendo che, sulla base della disposizione sospensiva, alla data delle infrazioni non fosse consentito l’accesso.
La Corte accoglie la censura. In base alla norma di interpretazione autentica, il legislatore ha sospeso l’efficacia delle disposizioni concernenti l’accesso degli Ncc da altri comuni. Tali disposizioni non hanno però abrogato quelle previgenti degli artt. 3 e 11 della legge n. 21/1992, ma le hanno integrate: esse, pertanto, si applicano durante il periodo di sospensione. Ne consegue che le sanzioni sono illegittime.
Argomentando in questi termini, la Corte dà continuità a Cass. n. 6879/2024, che rinvia a Cass. Sez. Un. n. 15741/2023. L’accoglimento del primo motivo consente una decisione nel merito, con annullamento delle ordinanze ingiunzione impugnate, e comporta l’assorbimento dei restanti motivi. La parte resistente è condannata a rimborsare le spese processuali.
Nota della Redazione
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