Redditometro e prova contraria del contribuente nel giudizio di legittimità (Cass. civ. Sez. V n. 1372 del 15.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente ratione temporis, la determinazione del reddito sulla base degli indici del redditometro dispensa l’Amministrazione finanziaria da ogni ulteriore prova circa l’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, restando a carico del contribuente l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. La valutazione delle prove, anche presuntive, costituisce attività riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Il giudicato esterno formatosi su una determinata annualità fa stato per gli anni successivi solo rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente.

Il Fatto

La contribuente aveva ricevuto due avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2007 e 2008, con i quali l’Amministrazione finanziaria, applicando il metodo sintetico, aveva rettificato il reddito dichiarato, accertando una maggiore IRPEF e addizionale regionale.

La contribuente impugnò gli avvisi davanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che rigettò i ricorsi previa riunione. La decisione fu parzialmente riformata in appello dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che dichiarò illegittimo il computo dell’incremento patrimoniale di euro 10.000,00 derivante dalla differenza tra caparre confirmatorie versate e incassate nel 2009, confermando per il resto gli avvisi. Avverso tale sentenza la contribuente propose ricorso per cassazione con un unico motivo, affidato alla violazione o falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973. Nelle more del giudizio la contribuente è deceduta ed è intervenuto il suo successore a titolo universale.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente ritenuto ammissibile e rituale l’intervento dell’erede della contribuente, deceduta nelle more, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 9692 del 2013.

Nel merito, la Corte ha respinto l’eccezione di giudicato esterno pregiudizievole, sollevata in memoria e fondata su una sentenza relativa all’annualità 2006. Pur ammissibile, l’eccezione è stata ritenuta infondata: secondo la giurisprudenza costante (Cass. n. 6953 del 2015; Cass. n. 38950 del 2021), il giudicato tributario relativo a un determinato anno d’imposta fa stato per gli anni successivi solo per gli elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente, non quando l’accertamento si fonda su presupposti di fatto e annualità diverse.

La Corte ha poi esaminato il motivo, con il quale la ricorrente lamentava che la C.T.R. avesse applicato l’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 nel testo introdotto dal d.l. n. 78 del 2010, anziché quello vigente ratione temporis. La censura è stata disattesa: la sentenza impugnata, letta integralmente, applica il testo anteriore alle modifiche del 2010.

La Corte ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui il redditometro, basato sugli indici dei decreti ministeriali del 1992, dispensa l’Amministrazione da ulteriori prove, gravando sul contribuente l’onere della prova contraria. Ha osservato che la C.T.R. ha citato a conforto un orientamento poi superato (Cass. n. 29067 del 2018), ma ha rilevato che nel compiere l’accertamento in fatto ha applicato il nuovo indirizzo, verificando che non era stata fornita la prova del possesso delle disponibilità finanziarie negli anni oggetto di accertamento.

Infine, la Corte ha ribadito che la valutazione delle prove, anche presuntive, è riservata al giudice di merito e non è sindacabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 20553 del 2021). Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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