Committente custode responsabile dei danni da lavori salvo caso fortuito (Cass. civ. Sez. III n. 196 del 07.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il committente che consegna l’immobile all’appaltatore per l’esecuzione dei lavori non perde il dovere di custodia e di vigilanza sul bene, sicché resta responsabile ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. dei danni cagionati ai terzi dall’esecuzione dell’opera. La responsabilità oggettiva del custode è esclusa solo dalla prova del caso fortuito, che non coincide automaticamente con l’inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’appaltatore, ma richiede una condotta di quest’ultimo imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo. Il mutamento del titolo della responsabilità è ammissibile se non modifica i fatti posti a fondamento originario della domanda e la parte abbia tempestivamente allegato, in modo chiaro e preciso, le situazioni di fatto idonee a integrare il diverso titolo, anche speciale.

Il Fatto

I proprietari di un immobile ne avevano affidato a una società di costruzioni i lavori di demolizione per ristrutturarlo e destinarlo a motel. I lavori provocarono lesioni all’edificio adiacente di un terzo, che agì in giudizio per il risarcimento del danno nei confronti dei proprietari e della società locataria e gestrice del motel.

Il Tribunale rigettò la domanda, ritenendo unica responsabile l’impresa esecutrice, ormai cessata. La Corte d’appello accolse il gravame e condannò in solido i proprietari e la società gestrice al risarcimento, confermando il rigetto delle pretese verso la compagnia assicuratrice. Propongono ricorso principale i soccombenti e ricorso incidentale il danneggiato.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo processuale. Il mutamento del titolo di responsabilità — dall’art. 2050 cod. civ. all’art. 2051 cod. civ. — è ammissibile perché dagli atti di primo grado risultavano già evocati gli elementi fondamentali della responsabilità da custodia, così che i convenuti erano stati messi in grado di difendersi. Il principio è ribadito sulla base di un orientamento consolidato: il cambio di qualificazione giuridica non altera i fatti costitutivi della domanda.

Sul merito, la Corte conferma che la responsabilità dei proprietari e della società gestrice si fonda sul regime dell’art. 2051 cod. civ., per omessa custodia, con esclusione di ogni profilo di colpa nella scelta dell’appaltatore. Il richiamo alla culpa in vigilando contenuto nella sentenza impugnata è una mera affermazione incidentale, priva di incidenza sull’accertamento.

Il passaggio centrale riguarda la posizione del committente. La consegna del bene all’appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, che resta responsabile verso i terzi dei danni cagionati dall’esecuzione dell’opera. Il limite a tale responsabilità oggettiva è il caso fortuito, che può consistere in una condotta dell’appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo.

È inoltre configurabile una corresponsabilità, sempre ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., tra proprietario e conduttore dell’immobile, avendo entrambi la disponibilità, quanto meno materiale, del bene. Quanto al caso fortuito dedotto dai ricorrenti, il motivo è inammissibile per difetto di specificazione, poiché non è stato indicato dove e quando la circostanza era stata prospettata nei gradi di merito né come se ne intendesse fornire la prova.

Il motivo sulla quantificazione del danno e sugli interessi compensativi è inammissibile, involgendo valutazioni di fatto. Anche la censura relativa alla legittimazione della compagnia assicuratrice è infondata: non esiste, fuori dall’art. 141 cod. ass., una norma che attribuisca al danneggiato l’azione diretta verso l’assicuratore del responsabile. Per le stesse ragioni è rigettato il ricorso incidentale. I ricorsi sono rigettati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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