Nullità per indeterminatezza della clausola di indicizzazione Libor nel leasing (Cass. civ. Sez. 3 n. 19749 del 14.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di leasing finanziario indicizzato, la clausola che adegua il canone all’andamento del tasso Libor e quella di rischio cambio, ancorché autonome, sono funzionalmente collegate, operando l’una in funzione dell’altra; ne deriva che la dichiarata nullità per indeterminatezza ex art. 1346 c.c. dell’una si estende all’altra per derivazione funzionale. L’interpretazione della domanda da parte del giudice di merito costituisce giudizio di fatto, sindacabile in legittimità solo entro i limiti del “minimo costituzionale” della motivazione. Il vizio di motivazione meramente apparente ricorre quando la sentenza non rende percepibile il fondamento della decisione, non essendo consentito all’interprete di integrarla con congetture.
Il Fatto
L’utilizzatore di un contratto di leasing stipulato nel 2008 convenne in giudizio la società concedente, chiedendo la declaratoria di nullità della clausola di indicizzazione dei canoni, parametrata al tasso Libor in franchi svizzeri e al cambio CHF/EUR, deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili e domandando la restituzione delle somme versate. La concedente resistette e propose domanda riconvenzionale per il pagamento delle ultime fatture e dei canoni maturati sino al trasferimento della proprietà del bene.
Il Tribunale, applicando il criterio della ragione più liquida, dichiarò la nullità della clausola per carenza di meritevolezza della causa. La Corte d’appello, sopravvenute le Sezioni Unite n. 5657/2023, ha escluso i profili di nullità per carenza di causa e di meritevolezza, ma ha dichiarato la clausola nulla per indeterminatezza ex art. 1346 c.c., con conseguente non debenza delle somme richieste. Avverso tale decisione la società concedente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, volto a censurare l’interpretazione della domanda compiuta dal giudice d’appello. Ha ribadito che l’interpretazione delle domande delle parti costituisce un giudizio di fatto riservato al merito, sindacabile in legittimità solo per il vizio di motivazione e non per il suo contenuto, restando il sindacato circoscritto all’ipotesi in cui la motivazione non soddisfi il requisito del “minimo costituzionale”. Ha inoltre escluso la configurabilità di una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, non essendo stato dedotto un error in procedendo.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha rigettato la censura di motivazione apparente, richiamando l’orientamento per cui il vizio ricorre quando la sentenza, pur graficamente esistente, non renda percepibile l’iter logico seguito dal giudice. Nella specie, la motivazione, sebbene sintetica, è stata ritenuta chiara ed esaustiva, avendo la Corte territoriale evidenziato il collegamento funzionale tra la clausola D) e la clausola L) del contratto, tale per cui l’indeterminatezza dell’una rendeva indeterminabile anche l’altra.
Il terzo motivo, incentrato sulla violazione dei canoni ermeneutici, è stato dichiarato infondato e in parte inammissibile. La Corte ha richiamato il proprio precedente (Cass. n. 16907/2019), affermando che la clausola di rischio cambio presuppone logica-mente l’operatività della clausola Libor; da tale derivazione funzionale discende la derivazione della nullità dell’una dall’altra. Ha inoltre rilevato l’inammissibilità della doglianza per non aver il ricorrente indicato in quale modo il giudice di merito si fosse discostato dai canoni legali invocati.
Il quarto motivo, concernente la domanda di pagamento delle fatture per rischio cambio, è stato rigettato: la nullità della clausola ha infatti privato di efficacia le somme pretese. Il quinto motivo, relativo al rigetto della domanda di pagamento dei canoni successivi alla scadenza naturale del contratto, è stato dichiarato inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi, avendo la Corte territoriale valorizzato la lettera del 15 febbraio 2018 con cui la concedente aveva invitato l’utilizzatore a formalizzare il riscatto, dimostrando di non considerarlo inadempiente. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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