La notifica a mezzo pec della sentenza priva di relata e di attestazione di conformità non fa decorrere il termine breve (Cass. civ. Sez. 3 n. 17968 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del decorso del termine breve di impugnazione di cui all’art. 326 cod. proc. civ., la notifica a mezzo pec della sentenza, pur non dovendo osservare strettamente ogni singola formalità prevista dall’art. 3-bis della legge n. 53/1994, deve manifestare l’univoca volontà del mittente di sollecitare nel destinatario la valutazione tecnica funzionale a un’eventuale impugnazione. La relata di notifica e l’attestazione di conformità della sentenza allegata costituiscono elementi indispensabili per riconoscere alla trasmissione il carattere di esercizio del potere unilaterale di modificazione giuridica che comprime i termini per impugnare.

Il Fatto

La società, fornitrice di energia elettrica, aveva incamerato l’addizionale provinciale, la cui illegittimità era stata successivamente dichiarata. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda di ripetizione avanzata dalla società utilizzatrice. Avverso tale decisione, la fornitrice proponeva appello, ma la Corte territoriale ne dichiarava l’inammissibilità per tardività, ritenendo che la trasmissione a mezzo pec della sentenza di primo grado, avvenuta in data 5 aprile 2024, avesse già fatto decorrere il termine breve di cui all’art. 325 cod. proc. civ. La società fornitrice ricorre per cassazione, deducendo l’erroneità di tale conclusione.

La trasmissione della sentenza, infatti, era avvenuta senza relata di notifica, priva della dicitura prescritta nell’oggetto del messaggio e con allegata una copia della pronuncia non attestata di conformità all’originale. Il messaggio, di contenuto informale, richiedeva alla destinataria determinazioni circa l’eventuale adempimento spontaneo della decisione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione accoglie il ricorso. La trasmissione a mezzo pec della sentenza, avvenuta in assenza di una relata di notifica e con allegata una copia priva dell’attestazione di conformità, non è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione. La finalità della notifica della sentenza, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 20866 del 2020, è far percepire al destinatario l’intenzione del mittente di porre fine al processo, sollecitandone la valutazione tecnica in vista di un’eventuale impugnazione.

La giurisprudenza di legittimità, pur ammettendo la tolleranza di formalismi non determinanti, richiede sempre che la notifica manifesti senza equivoci tale volontà. La mancata osservanza delle formalità relative all’oggetto del messaggio può non inficiare lo scopo, ma l’omissione della relata di notifica e dell’attestazione di conformità della sentenza allegata impedisce al destinatario di comprendere la strumentalità della comunicazione alla provocatio ad opponendum.

Nel caso di specie, la natura informale della trasmissione era rafforzata dal contenuto del messaggio, volto a sollecitare l’adempimento spontaneo della pronuncia e non certo a provocare l’impugnazione. La risposta del destinatario, che si era riservato di impugnare, è elemento neutro, compatibile con la proposizione dell’impugnazione nel termine semestrale. Accogliendo il primo motivo, la Corte cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., respinge l’appello, richiamando i propri precedenti in materia di illegittimità dell’addizionale e di spettanza del rimborso. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono integralmente compensate, in ragione della sopravvenienza in corso di causa della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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