Inammissibili i motivi che chiedono rivalutazione del fatto (Cass. civ. Sez. III n. 8369 del 28.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità, i motivi che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge o dell’omesso esame di un fatto decisivo, mirano a una rivalutazione delle risultanze istruttorie sono inammissibili, perché sollecitano un sindacato precluso alla Corte. Il motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. deve denunciare un’erronea ricognizione della fattispecie astratta, non la ricostruzione della fattispecie concreta. Il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. deve indicare il fatto storico, il dato testuale o extratestuale che lo prova e il come e il quando esso è stato oggetto di discussione, non la mancata prova. Quando la sentenza si fondi su una pluralità di rationes decidendi autonome, l’inammissibilità delle censure contro una di esse rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le doglianze sulle altre.
Il Fatto
Una fondazione previdenziale, una società immobiliare e una SGR agiscono in giudizio contro la società conduttrice di un complesso alberghiero, chiedendo il risarcimento dei danni per l’inadempimento degli obblighi manutentivi assunti in forza del contratto di locazione. Il canone era parametrato ai ricavi della gestione alberghiera.
Il Tribunale rigetta le domande; la Corte d’appello conferma. Le ricorrenti propongono ricorso per cassazione sulla base di sette motivi, censurando la qualificazione dell’atto di apporto, la titolarità del credito risarcitorio e la prova del danno.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è inammissibile in ciascuno dei motivi. Il primo è tale ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., perché censura una motivazione che non esiste: la sentenza impugnata non qualifica in alcun punto l’atto di apporto come compravendita. La censura si risolve in un “non motivo”.
I motivi secondo, terzo e quarto sono esaminati unitariamente e dichiarati inammissibili. I primi due non prospettano una violazione di legge, ma chiedono una rivalutazione di circostanze fattuali. Il vizio ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione della fattispecie astratta; l’erronea ricognizione della fattispecie concreta appartiene alla valutazione del giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità. Il discrimine è segnato dal fatto che solo la seconda censura è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa.
Il quarto motivo evoca le emergenze documentali senza spiegare dove e come il fatto sia stato oggetto di attività argomentativa nel merito. Si risolve nella sollecitazione di una valutazione preclusa in sede di legittimità.
Il quinto motivo è inammissibile perché dedotto espressamente per l’ipotesi di decisione nel merito: l’inammissibilità dei motivi precedenti ne preclude la disamina. Esso investe inoltre la motivazione del primo giudice, non quella d’appello.
Il sesto motivo è inammissibile per duplice ragione. Censura una ratio decidendi aggiuntiva rispetto a quella che ha escluso la fondatezza della domanda per mancata prova dell’inadempimento; poiché quest’ultima resiste alle censure, le doglianze sulle altre ragioni sono inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse. Il motivo, comunque, sollecita una rivalutazione di fatto.
Il settimo motivo è inammissibile anzitutto perché, sussistendo un caso di doppia conforme di merito, la censura di omesso esame è preclusa ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. e le ricorrenti non hanno indicato le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni. Il motivo non denuncia l’omesso esame di un fatto, bensì una “mancata prova”. Le spese seguono la soccombenza; sussiste l’obbligo del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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