Revocazione per errore di fatto: non è tale l’errore di giudizio (Cass. civ. Sez. II n. 8389 del 28.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione della sentenza di cassazione, ai sensi degli art. 391 bis e art. 395, n. 4, cod. proc. civ., è ammissibile solo quando la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero sull’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita. L’errore di fatto richiede una svista materiale, immediatamente percepibile e obiettivamente verificabile, su un elemento decisivo della decisione, non oggetto di un punto controverso già esaminato. Non integra il vizio revocatorio l’errore di giudizio, sostanziale o processuale, né l’errata valutazione delle risultanze processuali, rimediabile con le ordinarie impugnazioni. Ne segue l’inammissibilità del ricorso che proponga, in sede revocatoria, una diversa soluzione giuridica della medesima questione.

Il Fatto

Il ricorrente, in proprio e quale unico erede di altro soggetto, propone revocazione avverso un’ordinanza della Corte di cassazione che, in sede di legittimità, aveva rigettato il suo ricorso contro la sentenza d’appello. Quest’ultima aveva confermato il rigetto della domanda attorea, con la quale si chiedeva di dichiarare la nuda proprietà di un vicolo cieco in capo a uno degli attori e l’usufrutto in favore degli altri.

Il ricorso per revocazione si fonda su quattro motivi: il primo assume un errore di fatto per la condanna alle spese, sul presupposto che il controricorso non fosse stato notificato; il secondo e il terzo lamentano la qualificazione come pacifica della proprietà unitaria del cortile e il travisamento di una affermazione della sentenza d’appello; il quarto censura la declaratoria di inammissibilità del terzo motivo dell’originario ricorso. I controricorrenti resistono. Gli ultimi tre motivi sono oggetto di rinunzia in memoria, sicché resta da esaminare solo il primo.

La Motivazione della Corte

Il collegio ricostruisce la fisionomia dell’errore revocatorio muovendo dalla descrizione normativa: esso ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto incontrastabilmente escluso, o quando è supposta l’inesistenza di un fatto positivamente stabilito. Deve trattarsi di una oggettiva erronea percezione della ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito o risultante dai documenti esaminabili, e non di un apprezzamento o di una conseguenza giuridica.

Nel caso concreto il ricorrente si duole di un preteso errore giuridico, dipeso dall’errata valutazione circa la regolare presenza in giudizio dei controricorrenti, a sua volta collegata alla verifica dell’avvenuta notificazione del controricorso. Si tratta di un accertamento di natura squisitamente giuridica: la Corte di legittimità non può essere chiamata a decidere nuovamente la causa in una sorta di anomalo nuovo giudizio.

Il collegio richiama il principio consolidato secondo cui l’errore di fatto presuppone un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, una risultante dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali, e deve consistere in una svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto, sempre che questo non abbia costituito oggetto di un punto controverso già deciso. L’errore deve emergere con immediatezza ed obiettività, senza necessità di indagini ermeneutiche, ed essere essenziale e decisivo.

La Corte si richiama alle pronunce che hanno escluso il vizio revocatorio in ipotesi analoghe di asserita irregolarità della costituzione del controricorrente, qualificando il dedotto vizio come errore di giudizio e non di fatto. Ribadisce che il combinato disposto degli art. 391 bis e art. 395, n. 4, cod. proc. civ. non contempla come causa di revocazione l’errore di diritto, sostanziale o processuale, né quello di valutazione, e che non assume rilievo la falsa percezione di norme, interpretazioni o precedenti.

Il motivo è pertanto inammissibile, perché la censura investe la valutazione delle risultanze del processo, ed è inoltre privo di specificità, non essendo stato trascritto, almeno nelle parti di rilievo, il contenuto della memoria depositata nel precedente giudizio. La Corte dichiara l’inammissibilità della domanda di revocazione e condanna il ricorrente al rimborso delle spese, distratte in favore del difensore dichiaratosi anticipatario, senza aumento dei compensi e senza applicazione dell’art. 96 cod. proc. civ., non riproposta in memoria. Dà infine atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *