Compensazione atecnica d’ufficio tra credito risarcitorio e somme versate in esecuzione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9283 del 08.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria (o atecnica) riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto e si risolve in una verifica delle reciproche poste attive e passive delle parti. Essa consente al giudice di procedere d’ufficio al relativo accertamento, anche in grado di appello, senza che sia necessaria un’eccezione di parte o una domanda riconvenzionale. L’accertamento deve fondarsi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo. Non rilevano la riserva della parte di esercitare il controcredito in altro giudizio né la pendenza di esso. Ne consegue che il giudice deve detrarre dal credito risarcitorio quanto il debitore abbia versato in esecuzione della sentenza di primo grado.
Il Fatto
La controversia ha origine dalla declaratoria di nullità del licenziamento collettivo comunicato al lavoratore il 12.1.2017. Su tale presupposto il lavoratore ha ottenuto, con decreto ingiuntivo, il pagamento di dodici mensilità di retribuzione a titolo di indennità risarcitoria. Proposta opposizione, il Tribunale ha rideterminato l’indennità in cinque mensilità.
La Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma, ha fissato l’indennità in sette mensilità, individuando il dies a quo nel primo licenziamento e il dies ad quem nel successivo recesso per superamento del periodo di comporto, non impugnato dal lavoratore. La società ha proposto ricorso per cassazione, dolendosi del mancato riconoscimento della detrazione di quanto già versato in esecuzione della sentenza di primo grado; il lavoratore ha resistito con ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il ricorso principale investe, sotto il profilo della violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’omesso esame di fatto decisivo, la mancata considerazione del pagamento eseguito dalla società in forza della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado. La Corte tratta congiuntamente i motivi, ravvisando in essi la medesima questione della detrazione dal credito risarcitorio di quanto percepito dal lavoratore.
Il Collegio richiama il principio espresso da Cass. n. 6700/2024, secondo cui la compensazione atecnica consente al giudice di procedere d’ufficio alla verifica delle reciproche poste, anche in appello. Non occorrono eccezione di parte né domanda riconvenzionale, purché l’accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite. Irrilevanti restano la riserva di far valere il controcredito altrove e la pendenza di altro giudizio.
Poiché la sentenza gravata non aveva operato tale compensazione, la Corte ne dispone la cassazione sul punto per quanto di ragione. Il ricorso incidentale, con cui il lavoratore censura la limitazione dell’indennità a sette mensilità per effetto del secondo licenziamento, è dichiarato inammissibile nel merito: i motivi sono estranei all’oggetto del giudizio, incentrato sull’opposizione al decreto ingiuntivo relativo al primo licenziamento.
La Corte rileva che il secondo licenziamento è intervenuto per causa autonoma e distinta, è divenuto produttivo di effetti solo a seguito della nullità del primo e non risulta impugnato dal lavoratore. Tale assetto ha fondato la determinazione del dies a quo e del dies ad quem rilevanti per la quantificazione del credito. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito, con conferma della condanna ma detratto quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado. Le spese di cassazione sono compensate, con raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente incidentale.
Nota della Redazione
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