Compensazione del controcredito fiscale nel giudizio tributario promosso dalla procedura concorsuale (Cass. civ. Sez. V n. 21445 del 31.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso dall’organo della procedura concorsuale per il rimborso di un credito, l’Amministrazione finanziaria, titolare del rapporto sostanziale, è legittimata a eccepire in via riconvenzionale il proprio controcredito fiscale in compensazione, anche se non ammesso al passivo, al solo scopo di paralizzare la domanda attrice e ottenerne il rigetto totale o parziale. L’agente della riscossione è mero adiectus solutionis causa, sicché tra ente impositore e concessionario non sussiste litisconsorzio necessario e l’ufficio, parte nel giudizio di primo grado, può impugnare la sentenza sotto ogni aspetto. Il rito speciale di accertamento del passivo opera solo quando la domanda riconvenzionale tenda a una pronuncia autonoma di accertamento o condanna al pagamento della differenza.
Il Fatto
Una società cooperativa agricola in liquidazione coatta amministrativa proponeva opposizione al silenzio rifiuto serbato su un’istanza di rimborso di un credito IVA relativo all’anno di imposta 2014, riconosciuto dall’Amministrazione finanziaria ma non liquidato per l’esistenza di debiti in capo alla società.
La commissione provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, disponendo il rimborso al netto dell’importo ammesso al passivo della liquidazione. L’appello dell’Amministrazione finanziaria veniva accolto dalla corte di giustizia tributaria di secondo grado, con il rigetto dell’originario ricorso. La società ricorreva per cassazione con due censure; l’Amministrazione resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva la carenza di legittimazione dell’ufficio impositore ad appellare, sostenendo che il solo soggetto legittimato fosse l’agente della riscossione. La Corte reputa la censura infondata. Il rapporto tributario fa capo all’Amministrazione, mentre l’agente della riscossione è un mero destinatario del pagamento, secondo lo schema dell’art. 1188 cod. civ. Il principio è richiamato dalla giurisprudenza nomofilattica.
Ne deriva che tra ente impositore e concessionario non configura un litisconsorzio necessario, né sostanziale né processuale. L’ufficio, titolare della posizione giuridica garantita, ha interesse a impugnare la sentenza che renda opponibile la declaratoria di insussistenza o invalidità della pretesa tributaria. Nella specie, del resto, la controversia investiva anche l’an e il quantum della pretesa impositiva, non soltanto i vizi della procedura di riscossione.
Con il secondo motivo la ricorrente lamentava l’omessa pronuncia sulla competenza, assumendo che la questione della compensazione rispetto allo stato passivo spettasse al giudice ordinario. La Corte dichiara la censura inammissibile e comunque infondata: la sentenza d’appello non menziona la questione e il ricorrente non indica in quale atto del giudizio di merito l’abbia dedotta, così precludendo il controllo ex actis.
Nel merito, la Corte richiama l’art. 56 l. fall., applicabile alla liquidazione coatta amministrativa per il rinvio dell’art. 201 l. fall. e riprodotto nell’art. 155 del d.lgs. n. 14 del 2019. Pur non essendo impedito all’Amministrazione di far valere il controcredito in sede di verifica del passivo, non le è neppure precluso dedurlo nel giudizio tributario per paralizzare l’altrui pretesa. L’eccezione in via riconvenzionale è diretta al rigetto, totale o parziale, della domanda attrice, mentre il rito speciale trova applicazione solo per una pronuncia autonoma di accertamento o condanna al pagamento della differenza.
Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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