Sospensione Covid e termine semestrale di impugnazione: decorrenza e cumulo (Cass. civ. Sez. III n. 30142 del 14.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione dei termini processuali disposta dall’art. 83 del d.l. 18/2020 per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 si cumula, e non si sostituisce, alla sospensione feriale di cui alla legge n. 742/1969. Ne consegue che nel calcolo del termine semestrale di impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ. vanno computati entrambi i periodi di sospensione. Il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie sulla remunerazione dei medici specializzandi si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della legge n. 370/1999. La rilevabilità d’ufficio delle eccezioni non riservate alla parte e l’onere di allegazione gravante sull’attore integrano principi generali del processo.

Il Fatto

Numerosi medici, dopo la laurea, si erano iscritti a scuole di specializzazione senza percepire alcuna remunerazione. Hanno convenuto in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri e tre ministeri, chiedendo il risarcimento del danno per la tardiva attuazione delle direttive comunitarie, quantificato in una somma per ciascun anno di corso.

Il Tribunale di Roma ha rigettato le domande per prescrizione. La Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello per tardività, ritenendo il gravame notificato oltre il termine semestrale. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo che la Corte territoriale non aveva considerato la sospensione dei termini imposta dall’art. 83 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18.

La Motivazione della Corte

Il motivo è manifestamente fondato. La sentenza di primo grado era stata pubblicata il 25.2.2020 e non notificata, di modo che il termine semestrale ex art. 327 cod. proc. civ. era iniziato a decorrere da quella data. Su di esso è intervenuta la sospensione di 64 giorni disposta dall’art. 83 del d.l. 18/2020, dal 9 marzo all’11 maggio 2020.

La Corte ribadisce che la sospensione Covid si cumula alla sospensione feriale: diversamente, in caso di termine finale ricadente nel periodo feriale, sarebbero frustrate le esigenze sanitarie poste a fondamento della disciplina emergenziale, con pregiudizio del diritto di difesa. Pertanto il termine semestrale, sospeso per 64 giorni e poi dal 1° agosto al 1° settembre 2020, è spirato il 28 novembre 2020, con proroga ope legis al 1° dicembre 2020 essendo il 28 novembre un sabato. L’appello, notificato il 28 ottobre 2020, è dunque tempestivo.

La fondatezza del ricorso non impone però la cassazione con rinvio. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito e rigetta l’appello. Il Tribunale aveva correttamente ritenuto il diritto soggetto a prescrizione decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, conformemente all’orientamento consolidato secondo cui il diritto al risarcimento si prescrive nel decennio dalla data di entrata in vigore dell’art. 11 della legge n. 370/1999.

Le censure degli appellanti sono manifestamente infondate. L’inadempimento dello Stato era chiaro e inequivoco: la direttiva 82/76/CEE, entrata in vigore il 29.1.1982, imponeva agli Stati membri di conformarvisi entro il 31.12.1982. Quanto all’asserito contrasto giurisprudenziale, eventuali incertezze sulla legittimazione o sulla giurisdizione non ostacolano l’esercizio del diritto, potendo l’attore avvalersi di domande subordinate, della translatio iudicii o del regolamento preventivo di giurisdizione. Il rigetto determina la soccombenza finale dei ricorrenti anche sulle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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