Giudizio di rinvio ex art 622 c.p.p. e decisione sul quantum (Cass. civ. Sez. III n. 21446 del 31.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di rinvio disciplinato dall’art. 622 cod. proc. pen., attivato quando la Corte di cassazione annulla la sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, non è una mera prosecuzione del processo penale, ma una piena translatio iudicii della domanda civile davanti al giudice civile competente per valore in grado d’appello. A quel giudice è devoluta la cognizione di tutto quanto non sia stato deciso con pronuncia passata in giudicato sulla domanda civile introdotta dalla parte civile nel processo penale. Ne consegue che egli può pronunciarsi anche sul quantum del risarcimento, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione ex art. 112 cod. proc. civ., ove la parte civile abbia chiesto in sede penale la condanna generica con liquidazione in separato giudizio e il rinvio sia stato disposto “al giudice civile competente per valore in grado d’appello”.
Il Fatto
Due soggetti, nella qualità di presidente e di direttore generale di una società partecipata, avevano sporto querela per una campagna televisiva che aveva stigmatizzato come scandalosa la gestione della società. Il direttore della emittente fu condannato in primo grado per diffamazione continuata e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. In appello la Corte territoriale, rilevata l’estinzione del reato per prescrizione, assolse l’imputato perché non punibile ex art. 51 cod. pen., revocando le statuizioni civili.
Su ricorso delle parti civili ex art. 576 cod. proc. pen., la Cassazione penale annullò la pronuncia assolutoria per difetto di motivazione, limitatamente agli effetti civili, rinviando ex art. 622 cod. proc. pen. al giudice civile competente per valore in grado d’appello. La Corte d’appello, in sede di rinvio, accertò la responsabilità per diffamazione e quantificò il danno, liquidando una somma in favore di ciascun ricorrente. Questi ultimi hanno impugnato per cassazione lamentando che, a fronte della sola domanda di condanna generica e di provvisionale, il giudice del rinvio avesse definito il quantum.
La Motivazione della Corte
La Terza Sezione civile ha rigettato il ricorso, ricostruendo la natura del giudizio di rinvio ex art. 622 cod. proc. pen. Secondo l’indirizzo richiamato e condiviso, quella sede è solo formalmente una prosecuzione del processo penale: si configura invece come piena translatio iudicii del procedimento avviato in sede penale sulla pretesa civile, perché il giudice di legittimità ha annullato “agli effetti civili” la sentenza di assoluzione, rinviando al giudice civile competente per valore in grado d’appello.
Il Collegio ha precisato che il giudizio di rinvio non è riconducibile alla disciplina ordinaria degli artt. 392 e segg. cod. proc. civ. e non può essere inteso come semplice fase di prosecuzione. Esso è deputato all’accertamento dell’illecito civile quale fattispecie autonoma da quella penale. La rimessione diretta al giudice civile gli conferisce la cognizione di tutto quanto non sia stato ancora deciso con pronuncia passata in giudicato sulla domanda civile inserita nel processo penale.
La Corte ha escluso che il rinvio ex art. 622 cod. proc. pen. comporti una scissione paragonabile a quella dell’ipotesi di rimessione ex art. 539 cod. proc. pen. In quel diverso caso il giudice penale può limitare il giudizio sul quantum debeatur a una sentenza non definitiva, riservando l’accertamento del definitivo importo a un successivo giudizio. Fuori da tale ipotesi, ciò che residua della regiudicanda quanto alla domanda civile viene convogliato davanti al giudice civile.
Quanto al dedotto vizio di ultrapetizione ex art. 112 cod. proc. civ., il Collegio ha ricordato che esso ricorre quando il giudice provvede su una domanda mai formulata o omette di pronunciarsi su una domanda o eccezione. Nel caso di specie, al giudice d’appello in sede di rinvio era stata devoluta la cognizione sulla domanda risarcitoria, in forza della piena translatio operata dal giudice di legittimità penale. La rilevazione e l’interpretazione del contenuto della domanda sono attività riservate al giudice di merito: la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. non è deducibile come errore procedurale ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. quando il giudice abbia motivato sul punto, come avvenuto nella sentenza impugnata, sia pure in modo sintetico.
Da ciò il rigetto del ricorso, con condanna dei ricorrenti, in solido, alle spese processuali e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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