Compensazione del controcredito opposto come eccezione riconvenzionale (Cass. civ. Sez. III n. 4968 del 26.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La compensazione opposta dal conduttore nell’opposizione alla convalida dello sfratto per morosità, ove il controcredito sia dedotto al solo scopo di paralizzare la pretesa del locatore, senza domandare la condanna di questi al pagamento dell’eccedenza, integra una eccezione riconvenzionale e non una domanda riconvenzionale, con conseguente irrilevanza del rito speciale previsto per la liquidazione dei compensi professionali. L’inosservanza delle preclusioni o delle regole sul rito per la trattazione dell’eventuale domanda è questione rilevabile anche d’ufficio, ma va dedotta entro il grado in cui si verifica e, in caso di vittoria, riproposta in appello a norma dell’art. 346 cod. proc. civ. Il credito certo ma illiquido può essere liquidato dal giudice, se la liquidazione è facile e pronta, con compensazione giudiziale sino a concorrenza della parte liquida. La qualificazione dell’iniziativa e il vizio di extrapetizione non sono scrutinabili se il ricorrente non riproduce gli atti processuali rilevanti, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ.

Il Fatto

Con contratto concluso il 21 gennaio 2014, il locatore concedeva in locazione al conduttore un immobile ad uso diverso, parte del quale era stata sublocata. Assumendo la morosità del conduttore dal luglio 2015 nel pagamento dei canoni, oltre che degli oneri condominiali e di metà delle spese di registrazione, il locatore citava in giudizio il conduttore e il subconduttore perché fosse convalidato lo sfratto per morosità.

Il conduttore si opponeva, eccependo la nullità del contratto per omessa registrazione annuale e l’insussistenza della morosità, in ragione di un accordo di compensazione tra i canoni e i propri crediti per prestazioni professionali. Il Tribunale, convertito il rito, dichiarava la risoluzione del contratto per inadempimento e respingeva la riconvenzionale. La Corte d’appello, accogliendo parzialmente il gravame, confermava la risoluzione e il rilascio, ma dichiarava compensato il credito del locatore sino a concorrenza della somma riconosciuta al conduttore, compensando integralmente le spese. Propone ricorso per cassazione il locatore con sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso. Preliminarmente è respinta l’eccezione di inammissibilità fondata sulla presunta incompatibilità del difensore del ricorrente, giudice onorario presso il Tribunale di Roma: la Corte di cassazione è ufficio con giurisdizione nazionale, non riconducibile al circondario del Tribunale capitolino per il solo fatto di avere ivi sede.

Il primo motivo, con cui si denuncia l’irritualità della compensazione, è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. Il ricorrente sostiene che la riconvenzionale sarebbe stata introdotta solo nelle note conclusive, ma la sua stessa esposizione riferisce che il controcredito era stato eccepito già all’udienza di convalida e nella memoria integrativa. Non essendo riprodotto il contenuto di tali atti, resta incerta la distinzione tra eccezione di compensazione e domanda. In ogni caso, la deduzione dell’inosservanza delle preclusioni o delle regole sul rito doveva essere proposta nel grado di merito e riproposta in appello ex art. 346 cod. proc. civ., trattandosi di questioni rilevabili anche d’ufficio, che non soggiacciono alla regola dell’art. 157, comma 3, cod. proc. civ. limitatamente all’arco del grado.

Nel merito, la qualificazione accolta dalla Corte territoriale è corretta: la compensazione assume natura di eccezione riconvenzionale quando l’opposizione del controcredito ha il solo scopo di paralizzare la pretesa avversaria, mentre è domanda riconvenzionale quando tende alla condanna dell’altra parte. Il conduttore si riservava il recupero del maggior credito in separata sede, sicché non vi era alcuna domanda di condanna. Priva di fondamento è anche la censura sull’eterogeneità del credito e sul mancato espletamento del procedimento di liquidazione dei compensi, poiché non si trattava di pronunciare su una domanda di pagamento, ma solo di rilevare l’intervenuta compensazione.

Il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato: quanto alla pretesa illiquidità, la Corte ribadisce il principio delle Sezioni Unite n. 23225 del 2016, secondo cui l’art. 1243 cod. civ. richiede liquidità ed esigibilità, ma il credito certo e illiquido può essere liquidato, se la liquidazione è facile e pronta, con compensazione giudiziale sino a concorrenza della parte liquida.

Il terzo motivo è inammissibile: l’apparenza di motivazione è pretestuosa, risultando gli importi ricavabili dalla documentazione in atti, mentre il potere discrezionale del giudice tra minimo e massimo non è sindacabile in legittimità. I motivi quarto e quinto sono inammissibili per la medesima carenza descrittiva, non potendo la Corte verificare il vizio di extrapetizione né la censura sull’onere probatorio, che investe l’apprezzamento delle prove. Il sesto motivo è un “non motivo”, per carattere puramente assertorio e assenza di censura sulle ragioni della compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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