Responsabilità erariale degli amministratori e limiti esterni della giurisdizione contabile (Cass. civ. Sez. Un. n. 18089 del 02.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso alle Sezioni Unite avverso le sentenze della Corte dei conti, ai sensi degli artt. 111, ottavo comma, Cost., 362 cod. proc. civ. e 207 cod. giust. cont., è ammissibile soltanto quando il giudice contabile abbia violato l’ambito della giurisdizione in generale, esercitandola nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, oppure l’abbia negata sull’erroneo presupposto che la domanda non possa formare oggetto di funzione giurisdizionale. Il controllo delle Sezioni Unite è limitato alla verifica dell’osservanza dei limiti esterni della giurisdizione e non si estende alle violazioni di legge sostanziale o processuale concernenti il modo di esercizio della giurisdizione speciale, neppure in caso di sentenze abnormi o anomale o di stravolgimento radicale delle norme di riferimento. Gli errores in iudicando e in procedendo, anche se incidenti sull’esito della decisione, non integrano eccesso di potere giurisdizionale, perché attengono alla legittimità dell’esercizio del potere e non alla sua sussistenza. La Corte dei conti non esorbita dai propri limiti quando verifica la conformità alla legge delle scelte amministrative, sotto il profilo della legalità, economicità ed efficacia, e non della mera opportunità.

Il Fatto

Il ricorrente, componente del consiglio di amministrazione di un istituto di previdenza e assistenza, è stato condannato dalla Corte dei conti, in solido con altri amministratori, al risarcimento del danno per l’indebita autoliquidazione di compensi disposta tra il 2002 e il 2010 in aggiunta all’indennità di incarico.

La sezione centrale d’appello della Corte dei conti, pur escludendo l’addebito relativo a una specifica delibera per difetto di partecipazione alla seduta, ha confermato la responsabilità per gli altri addebiti, ritenendo sufficiente una presunzione semplice di partecipazione alle sedute degli organi collegiali e irrilevante l’archiviazione in sede penale. Il ricorrente ha impugnato la decisione davanti alle Sezioni Unite, deducendo l’eccesso di potere giurisdizionale per avere il giudice contabile sindacato il merito della gestione amministrativa in assenza di divieti legali espressi.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso inammissibile, ricostruendo i confini del proprio sindacato sulle sentenze del giudice contabile. Il controllo è circoscritto alla verifica dei limiti esterni della giurisdizione e non si estende alle violazioni di legge sostanziale o processuale che riguardino il modo di esercizio della giurisdizione speciale.

La Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale, segnatamente la sentenza n. 6 del 2018, che ha escluso la lettura dinamica del concetto di giurisdizione e ha riconosciuto una riserva di nomofilachia in favore dell’organo di vertice della giurisdizione speciale. Ne deriva che gli errores in iudicando o in procedendo non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale, ma solo la legittimità del suo esercizio.

Il Collegio ha ribadito che neppure la negazione in concreto della tutela della situazione soggettiva azionata, determinata dall’erronea interpretazione delle norme, integra un eccesso di potere giurisdizionale, e che tale conclusione vale anche per le sentenze qualificate come abnormi o anomale o per lo stravolgimento radicale delle norme di riferimento (tra le altre, Cass. Sez. Un. n. 3295 del 2024, n. 40550 del 2021).

Quanto al merito della fattispecie, la Corte ha chiarito che l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali non sottrae queste ultime a ogni controllo di conformità alla legge. Il giudice contabile può e deve verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell’ente, sotto il profilo della legalità, economicità, efficacia e buon andamento, e tale verifica non esorbita dai limiti della sua giurisdizione.

Il vizio denunciato, ove pure esistente, attiene dunque a un limite interno alla giurisdizione, con conseguente insindacabilità in sede di legittimità; le censure investono peraltro l’apprezzamento degli elementi di fatto e si risolvono nella denuncia di un vizio di motivazione non deducibile davanti alle Sezioni Unite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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