Imposta unica scommesse dovuta dal bookmaker estero privo di concessione (Cass. civ. Sez. V n. 4967 del 26.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il bookmaker estero, ancorché privo di concessione, è soggetto passivo dell’imposta unica sulle scommesse per le annualità antecedenti al 2011. La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e dell’art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220 del 2010 opera esclusivamente a favore delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, per le quali la traslazione del tributo si era già cristallizzata. Resta pertanto ferma la solidarietà del bookmaker, in base alla combinazione tra l’art. 1, comma 66, lett. a) e la disciplina unionale. L’imposta non ha natura di imposta sul volume d’affari ed è cumulabile con l’IVA ai sensi dell’art. 401 della direttiva 2006/112/CE.

Il Fatto

Una società bookmaker con sede a Malta operava in Italia attraverso una ricevitoria, coobbligata per l’imposta unica sulle scommesse. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli notificava un avviso di accertamento per l’evasione del tributo relativo all’anno d’imposta 2010.

La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso della società. La Commissione tributaria regionale accoglieva parzialmente l’appello, escludendo le sanzioni per obiettiva incertezza interpretativa, ma confermando la pretesa impositiva. La società proponeva ricorso per cassazione con sei motivi, articolando i primi due in via preliminare.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto respinto l’istanza di fissazione dell’udienza finalizzata a una proposta di conciliazione. L’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220 del 2023 applica le disposizioni sulla conciliazione fuori udienza ai giudizi in Cassazione solo a decorrere dal 4 gennaio 2024, mentre il presente giudizio è stato instaurato in data anteriore. Respinge altresì l’istanza di pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto applicabili.

Quanto al motivo sulla mancata traduzione dell’atto impositivo, la Corte lo ha giudicato infondato. Nessuna norma impone la redazione dell’atto nella lingua del destinatario, presumendosi che il soggetto passivo operante nel territorio nazionale sia in grado di comprenderne il contenuto. La questione si sposta sul piano probatorio, essendo onere del contribuente dimostrare di non aver potuto conoscere l’atto.

Nel merito, la Corte ha confermato il percorso tracciato dalla Corte costituzionale n. 27 del 2018. Questa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme citate solo nella parte in cui assoggettavano all’imposta le ricevitorie per conto di soggetti privi di concessione per le annualità anteriori al 2011, perché in quel periodo la traslazione del carico tributario non era più possibile. La medesima ragione non opera per il bookmaker, la cui posizione resta disciplinata dall’art. 1, comma 66, lett. a), della legge n. 220 del 2010.

La Corte ha poi escluso ogni discriminazione tra bookmaker nazionali ed esteri, richiamando la sentenza della Corte di giustizia del 26 febbraio 2020, causa C-788/18. L’imposta si applica a tutti gli operatori che raccolgono scommesse sul territorio italiano. Il presupposto territoriale si realizza in Italia, dove avvengono l’organizzazione del gioco e la raccolta della scommessa. Non sussistono pertanto i presupposti per un ulteriore rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE.

Infine, il motivo sull’art. 401 della direttiva 2006/112/CE è stato respinto: il tributo non ha carattere di imposta sul volume d’affari ed è cumulabile con l’IVA. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione integrale delle spese e attestazione dei presupposti per il contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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