Blocco assunzioni ex lege anche per gli enti strumentali della Regione inadempiente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5084 del 26.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La violazione del patto di stabilità interno da parte della Regione determina l’operatività del divieto di assunzioni di cui all’art. 76, comma 4, D.L. n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, nonché dei vincoli ulteriori previsti dall’art. 14, D.L. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010. Tale divieto opera ex lege anche nei confronti degli enti strumentali della Regione, senza necessità di apposita delibera regionale di estensione, non essendo ammissibile una scissione tra l’ente regionale e i soggetti che dal suo bilancio traggono le proprie risorse. Le ipotesi di esenzione dal rispetto del patto di stabilità vanno interpretate in senso rigoroso e non estensibile a fattispecie solo apparentemente simili, con la conseguenza che l’esenzione riconosciuta agli enti preposti alla spesa sanitaria non si applica alle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente.

Il Fatto

Tre candidati risultano vincitori di un concorso pubblico indetto da un’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente per la copertura di posti di dirigente geologo, con graduatoria approvata nell’ottobre 2009. L’Agenzia, con successiva delibera del giugno 2010, dichiara operante nei loro confronti il divieto di assunzione derivante dal D.L. n. 78/2010; una seconda delibera riconduce il blocco alla delibera della Giunta regionale.

I vincitori agiscono in giudizio per l’accertamento del diritto all’assunzione dalla data di approvazione della graduatoria. Il Tribunale accoglie parzialmente la domanda, riconoscendo il diritto solo con decorrenza dal gennaio 2013. In appello, nelle more dell’essere stati immessi in servizio nel 2014, gli stessi propongono appello incidentale per ottenere una decorrenza anteriore. La Corte d’appello accoglie l’appello principale dell’Agenzia e respinge quello incidentale, ravvisando nel blocco delle assunzioni un factum principis che esclude ogni responsabilità dell’ente. Propongono quindi ricorso per cassazione i lavoratori.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è affidato a un unico motivo, con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 76, comma 4, e 77-ter, commi 10 e 16, D.L. n. 112/2008, oltre che dell’art. 14, D.L. n. 78/2010. I ricorrenti sostengono che il divieto riguarderebbe solo gli enti inadempienti del patto di stabilità e non i loro enti strumentali, salva facoltà di estensione da parte della Regione; contestano, inoltre, l’assenza di limiti temporali al divieto e il richiamo alla Corte cost. n. 28/2013.

La Corte muove dal precedente di Sez. L n. 3978 del 2022, che ha ricostruito la funzione del patto di stabilità interno e i vincoli alle politiche di bilancio degli enti territoriali. Richiama la giurisprudenza costituzionale, in particolare le sentenze nn. 155/2011 e n. 148/2012, che hanno escluso la violazione della competenza legislativa regionale e qualificato le previsioni di contenimento della spesa per il personale come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

Il passaggio decisivo riguarda l’ambito soggettivo del divieto. Secondo la Corte, la concreta applicazione del patto di stabilità opera necessariamente con riferimento all’ente regionale nel suo complesso. Sono precluse scissioni tra la Regione e i suoi enti strumentali: diversamente, l’ente strumentale di una Regione che ha violato il patto potrebbe continuare a operare senza i vincoli attivati nei confronti della stessa Regione, benché dal bilancio di questa tragga le proprie risorse. Il divieto di assunzioni opera quindi ex lege, per effetto della sola violazione del patto, senza necessità di apposita delibera regionale.

La Corte esclude altresì l’esistenza di uno iato temporale nella disciplina, ritenendo che l’art. 1, comma 137, L. n. 220/2010 abbia prorogato e non reintrodotto il divieto. Infine, nega che l’Agenzia possa beneficiare dell’esenzione prevista per gli enti preposti alla spesa sanitaria, poiché essa, al di là del profilo formale delle fonti di finanziamento, non rientra nella struttura del S.S.N. ed è funzionale a finalità di tutela ambientale, incidenti solo latamente sul profilo della salute. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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