Compensazione IVA e sanzioni: rileva l’accertamento del credito (Cass. civ. Sez. V n. 19820 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di compensazione di crediti o eccedenze d’imposta, la sanzione di cui all’art. 27, comma 18, d.l. n. 185 del 2008, vigente ratione temporis, ovvero, se più favorevole, quella di cui all’art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471 del 1997, si applica quando il credito utilizzato è inesistente, condizione che ricorre con la presenza congiunta di specifici requisiti, tra cui la non riscontrabilità dell’inesistenza mediante i controlli formali o automatizzati. Ove il giudice di merito accerti, nell’esercizio del proprio libero sindacato, l’esistenza del credito compensato, viene meno il presupposto sanzionatorio e la sanzione non è applicabile. Il principio del favor rei opera solo se la norma successiva abroghi la sanzione o ne mitighi l’entità.

Il Fatto

Nei confronti di una società in liquidazione veniva notificato un atto di recupero per tributi ritenuti illegittimamente compensati con crediti IVA relativi agli anni d’imposta 2007 e 2008, per un importo complessivo di alcune centinaia di migliaia di euro. L’Ufficio contestava, in particolare, una compensazione eccedente di modesta entità riferita al credito IVA del 2007 e l’intero ammontare delle compensazioni effettuate nel 2009, relative a un credito IVA maturato nel 2008 non indicato nella dichiarazione annuale, che non risultava presentata.

La contribuente impugnava l’atto di recupero davanti alla CTP di Savona, che accoglieva il ricorso ritenendo sussistente il credito IVA e legittima la compensazione. L’Ufficio proponeva appello e la CTR della Liguria accoglieva parzialmente il gravame, limitatamente al credito di importo minore, confermando nel resto la decisione di primo grado. Avverso tale sentenza l’Ufficio proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 27, comma 18, d.l. n. 185 del 2008 e dell’art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471 del 1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver la CTR annullato la sanzione irrogata. Secondo l’Ufficio il comportamento del contribuente sarebbe sanzionato in misura identica sia nel testo previgente sia in quello successivo alla riforma sanzionatoria, con la conseguenza che il favor rei avrebbe potuto operare solo in caso di abrogazione o di mitigazione della sanzione.

La Corte ritiene il motivo infondato. Richiamando le Sezioni Unite n. 34452 del 2023, ricorda che in tema di compensazione di crediti o eccedenze d’imposta è applicabile la sanzione vigente ratione temporis, ovvero quella più favorevole, quando il credito utilizzato è inesistente. Tale condizione si realizza, alla luce dell’art. 13, comma 5, terzo periodo, d.lgs. n. 471 del 1997 come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015, solo in presenza congiunta di specifici requisiti, tra i quali la non riscontrabilità dell’inesistenza mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 e all’art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972.

Le Sezioni Unite hanno inoltre precisato che, ove sussista il primo requisito ma l’inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e trovano applicazione le sanzioni di cui all’art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997 ovvero all’art. 13, comma 4 del medesimo decreto, come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015, qualora ratione temporis applicabile.

Nel caso concreto, tuttavia, la CTR ha accertato, nell’esercizio del suo libero sindacato, l’esistenza del credito compensato. Tale accertamento fa venir meno il presupposto logico del ragionamento dell’Ufficio ed esclude l’applicabilità delle sanzioni. Il ricorso è dunque rigettato e le spese sono regolate secondo soccombenza.

Nota della Redazione

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