L’omessa trascrizione del dispositivo nel verbale di udienza non determina la nullità della sentenza tributaria (Cass. civ. Sez. 5 n. 13207 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella vigenza dell’art. 35 del d.lgs. n. 546 del 1992, la mancata trascrizione del dispositivo nel processo verbale dell’udienza di trattazione non determina la nullità della sentenza depositata, configurando una mera irregolarità che non può comportare la regressione del procedimento. La relata di notifica fa piena prova, fino a querela di falso, anche dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, ivi inclusa l’apposizione della firma di ricezione da parte del destinatario; per privare di valore probatorio tale attestazione è necessario un accertamento della falsità passato in giudicato, non essendo sufficienti il rigetto della querela o il semplice esito di consulenze tecniche.
Il Fatto
Il contribuente impugnava due avvisi di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Pescara, asserendo di esserne venuto a conoscenza esclusivamente tramite gli avvisi di presa in carico emessi dall’agente della riscossione, in quanto gli atti impositivi non gli sarebbero mai stati notificati. Il giudice di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo confermava la decisione.
Avverso la sentenza d’appello il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, chiedendo la definizione del procedimento nelle forme ordinarie dopo aver ricevuto una proposta di decisione accelerata.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente censurava la sentenza impugnata per non aver rilevato la nullità della sentenza di primo grado, derivante dalla difformità tra le dichiarazioni rese nel dispositivo del verbale di udienza e quelle trasfuse nella sentenza depositata. La Corte osserva che, nel vigore dell’art. 35 del d.lgs. n. 546 del 1992, nessuna norma prescriveva la nullità della sentenza per l’omessa trascrizione del dispositivo nel verbale, sicché la doglianza si risolve in una mera irregolarità che non poteva giustificare la regressione del giudizio.
Il secondo motivo, relativo alla tardività del ricorso introduttivo, è stato ritenuto inammissibile per difetto di confronto con la sentenza impugnata. La CTR aveva infatti accertato che le querele di falso proposte dal contribuente avverso le relate di notifica erano state rigettate: la relata fa piena prova, fino a querela di falso, anche dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, inclusa la sottoscrizione del destinatario.
La Corte richiama il tenore dell’art. 537 c.p.p., evidenziando che anche in caso di proscioglimento la falsità documentale deve essere specificamente accertata e dichiarata nel dispositivo. Le consulenze tecniche redatte in altri procedimenti non potevano quindi supplire alla mancanza di un accertamento definitivo della falsità.
Il ricorso è rigettato, con condanna del contribuente alla rifusione delle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate e al pagamento di somme ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ..
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Nota della Redazione
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