Rimborso IVA sugli oneri generali di sistema e legittimazione del cessionario (Cass. civ. Sez. V n. 8821 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso dell’IVA assolta in rivalsa, il cessionario o committente che agisce direttamente nei confronti dell’Amministrazione finanziaria è legittimato solo in presenza di un’imposta incompatibile con il diritto unionale, perché contraria a una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta. La regola generale, affermata dall’art. 17 e dall’art. 18 del d.P.R. n. 633 del 1972, è che il diritto al rimborso spetta al fornitore, mentre il destinatario può esercitare l’azione civilistica di ripetizione dell’indebito. Gli oneri generali di sistema non sono incompatibili con il diritto dell’Unione: manca quindi la legittimazione del cessionario a domandare il rimborso all’erario e il ricorso introduttivo è inammissibile.
Il Fatto
La società resistente chiese all’Agenzia delle entrate il rimborso dell’IVA che assumeva indebitamente versata per le annualità 2016/2018. L’indebito derivava dall’inclusione nella base imponibile degli oneri generali afferenti al sistema elettrico operata dai propri fornitori di energia elettrica, inclusione ritenuta erronea. I dinieghi, espressi o taciti, opposti dall’Agenzia furono impugnati davanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che rigettò i ricorsi riuniti.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia accolse l’appello e riconobbe alla società i presupposti per la ripetizione dell’IVA non dovuta sugli oneri di sistema. L’Agenzia delle entrate propose ricorso per cassazione, censurando la sentenza con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
L’Agenzia denunciò la violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 18 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., contestando sia la natura tributaria degli oneri, sia la legittimazione del cessionario a pretendere il rimborso dell’imposta versata in rivalsa.
Il Collegio individua nella legittimazione la questione logicamente prioritaria e assorbente: ove fossero condivise le ragioni erariali, verrebbe meno l’ammissibilità stessa del ricorso introduttivo. Nel caso concreto la cessionaria acquista energia elettrica da un fornitore ed è a sua volta soggetto passivo IVA, ma non può esercitare la detrazione, svolgendo attività nel settore del gioco e delle scommesse, con la conseguente impossibilità di neutralizzare l’indebita imposizione.
Richiamata la giurisprudenza unionale, la Corte ricorda che spetta agli Stati membri disciplinare le domande di rimborso, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività. Le regole italiane, che riconoscono la legittimazione al solo prestatore, sono compatibili con tali principi: il destinatario può agire in ripetizione dell’indebito verso il fornitore. La deroga opera solo quando il rimborso risulti impossibile o eccessivamente difficile, come affermato in CGUE 11 aprile 2024, Gabel Industria Tessile, C-316/22, laddove l’imposta sia contraria a una direttiva non trasposta invocabile solo nei rapporti verticali.
Tale deroga, osserva il Collegio, non trova ingresso nella fattispecie: gli oneri generali di sistema non sono incompatibili con il diritto unionale, come confermano la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-189/2015 e Cass. Sez. U. n. 35282 del 2023. La questione non giustifica la rimessione pregiudiziale ex art. 267 TFUE, essendo già risolta dalla giurisprudenza unionale.
Il ricorso è quindi accolto e la sentenza cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, ultima parte, cod. proc. civ., per l’inammissibilità originaria del ricorso introduttivo. Le spese sono integralmente compensate per ogni fase e grado, in ragione della complessità e della novità della questione.
Nota della Redazione
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