Compensazione delle spese per assoluta incertezza in fatto della lite (Cass. civ. Sez. I n. 2753 del 04.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La compensazione delle spese processuali, ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., può essere disposta, oltre che nei casi tipici della soccombenza reciproca, dell’assoluta novità delle questioni e del mutamento della giurisprudenza, anche in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, tra le quali rientra l’assoluta incertezza in fatto della lite, come riconosciuto dalla Corte cost. n. 77 del 2018. Il giudice di merito, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, deve però indicare in motivazione le ragioni della compensazione e non può fondarle su formule generiche o su mere clausole di stile, quali il richiamo alla complessità delle questioni trattate o alle alterne vicende del processo. Ove invece la motivazione ponga a fondamento della deroga al principio di soccombenza circostanze concrete e verificabili, il giudizio è insindacabile in sede di legittimità. La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e delle quote di compensazione resta parimenti rimessa alla discrezionalità del giudice del merito.

Il Fatto

Una società appaltatrice eseguì, a partire dal 1993, la costruzione di un tratto stradale, comprensivo di un viadotto, per conto della stazione appaltante. A seguito del rilevato slittamento del viadotto, verificatosi in occasione di un evento sismico del 2012, la committente citò in giudizio l’impresa chiedendo l’accertamento della sua responsabilità per rovina e difetti di cose immobili ai sensi dell’art. 1669 cod. civ. e la condanna al risarcimento dei danni.

Il tribunale rigettò le domande, ritenendo che lo slittamento fosse ascrivibile a un fattore esogeno non prevedibile né imputabile all’impresa, ossia al sisma, e compensò le spese. La Corte d’appello confermò il rigetto delle domande e la compensazione, correggendone la motivazione: escluse l’incertezza in diritto ma ravvisò una complessità in fatto della lite. La società propose ricorso per cassazione, censurando in particolare il regime delle spese.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi di ricorso, esaminati congiuntamente per connessione, sono stati rigettati. La ricorrente sosteneva che la motivazione della Corte territoriale sulla compensazione fosse apparente e che la complessità istruttoria non potesse integrare le gravi ed eccezionali ragioni previste dalla norma. La Corte ha ritenuto che la motivazione esista non solo graficamente, ma anche nell’indicazione precisa delle ragioni logiche e giuridiche della decisione.

La Corte ha ricostruito l’evoluzione dell’art. 92 cod. proc. civ.: dalla originaria clausola dei “giusti motivi” alla legge n. 263/2005, che ha imposto l’indicazione in motivazione; alla legge n. 69/2009, che ha introdotto la formula delle altre gravi ed eccezionali ragioni; al d.l. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014, che ha ristretto la compensazione alle sole ipotesi di assoluta novità delle questioni o mutamento della giurisprudenza. Il richiamo è alla Corte cost. n. 77 del 2018, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale disposizione nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

La norma è stata qualificata come clausola generale, da specificare in via interpretativa dal giudice del merito con un giudizio censurabile in sede di legittimità solo se fondato su ragioni illogiche o erronee. La Corte ha richiamato i precedenti sul punto, tra cui Cass. n. 26987 del 2011 e Cass. n. 22310 del 2017, che reputano generica la formula incentrata sulla natura della controversia e sulle alterne vicende del processo.

La Corte costituzionale, ha osservato il Collegio, ha esteso la clausola a fattispecie ulteriori rispetto a quelle tipiche, aggiungendo che «in simmetria è possibile ipotizzare altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite». Su tale base, la Corte territoriale ha ritenuto, con giudizio di merito, che la controversia presentasse profili di eccezionale difficoltà in fatto, in ragione della CTU e della complicazione nell’individuare la causa della liquefazione parziale del viadotto. Il giudizio non è censurabile, perché poggia su stringenti elementi valutativi nell’ambito di un giudizio probabilistico.

Anche il quarto motivo è stato rigettato. La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese debbono ripartirsi o compensarsi rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare una esatta proporzionalità tra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico della parte (si citano Cass. n. 30592 del 2017 e Cass. n. 2149 del 2014). Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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