Componente laico del C.G.A.R.S.: l’incarico sessennale non rinnovabile è legittimo e conforme a Costituzione (TAR Lazio n. 14026 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il componente laico del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, pur essendo equiparato ai consiglieri di Stato quanto a stato giuridico, regime disciplinare e trattamento economico, è assoggettato a un vincolo di esclusività territoriale e funzionale che lo differenzia dalle altre categorie di consiglieri di Stato. Tale stabile collegamento con il foro territoriale siciliano giustifica la previsione dell’incarico sessennale non rinnovabile di cui all’art. 6, comma 4, d.lgs. n. 373/2003, la cui temporaneità costituisce elemento strutturale del modello delineato in attuazione dell’art. 23 dello Statuto speciale, funzionale a preservare autonomia, indipendenza e terzietà del giudice. Ne consegue l’infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale relative agli artt. 3, 102, 104, 106 e 108 Cost. e la compatibilità della disciplina con la direttiva 1999/70/CE, non ricorrendo alcun abuso nella successione di rapporti a termine trattandosi di incarico unico e non rinnovabile.

Il Fatto

Un avvocato, nominato componente laico del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana con d.P.R. del 2016, chiedeva il mantenimento in servizio oltre il limite legale dei sei anni, fino all’età pensionabile, con piena equiparazione ai consiglieri di Stato di nomina governativa. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa deliberava il non luogo a provvedere sull’istanza, conformemente alla normativa che prevede per i componenti laici del C.G.A.R.S. la durata temporanea delle funzioni. Il ricorrente impugnava la nota, deducendo la disparità di trattamento rispetto ai consiglieri di Stato di nomina governativa e a quelli designati dalla Provincia autonoma di Bolzano, assunti quali termini di comparazione, e prospettando plurime questioni di legittimità costituzionale oltre alla violazione della normativa eurounitaria sul lavoro a tempo determinato.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto in via preliminare la questione di legittimità costituzionale relativa alla giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendola manifestamente infondata: è pacifico che il giudice amministrativo possa giudicare degli atti dell’organo di autogoverno, come confermato dalla giurisprudenza costituzionale sulla c.d. giurisdizione domestica.

Nel merito, il Collegio ha rilevato che la vicenda è identica a quella definita dal Consiglio di Stato, sez. VII, n. 3548/2025, che ha ribadito la legittimità del trattamento differenziato del componente laico del C.G.A.R.S., in continuità con la sentenza n. 6282/2021 pronunciata nei confronti del medesimo ricorrente. Il C.G.A.R.S. costituisce un organo giurisdizionale connotato da una disciplina speciale, posta in attuazione dell’art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana, la cui peculiare struttura trova fondamento nel principio di specialità già ritenuto conforme a Costituzione.

Il tratto distintivo della posizione ordinamentale del componente laico è il duplice vincolo di esclusività, ratione loci e ratione materiae: egli svolge le proprie funzioni esclusivamente presso il C.G.A.R.S. e limitatamente agli affari concernenti la Regione Siciliana. Proprio tale stabile collegamento con il foro territoriale giustifica la diversa disciplina della durata dell’incarico rispetto ai consiglieri di Stato non soggetti ad analogo vincolo. La previsione dell’incarico sessennale non rinnovabile risponde all’esigenza di preservare l’autonomia e la terzietà del componente rispetto al contesto territoriale in cui opera in via esclusiva, evitando il consolidarsi di relazioni suscettibili di incidere sull’imparziale esercizio della funzione giurisdizionale.

Il TAR ha quindi escluso la violazione dell’art. 3 Cost., difettando una effettiva comparabilità tra la posizione dei componenti laici del C.G.A.R.S. e quella dei consiglieri di Stato assunti quali termini di confronto, e la violazione degli artt. 102, 104, 106 e 108 Cost., essendo la temporaneità dell’incarico già ritenuta compatibile con i principi di indipendenza e imparzialità dalla Corte costituzionale. Nessun contrasto è stato ravvisato con l’art. 23 dello Statuto speciale, di cui la disciplina del d.lgs. n. 373/2003 costituisce coerente attuazione, non determinando l’istituzione di un nuovo giudice speciale.

Quanto alla dedotta violazione della direttiva 1999/70/CE, il Collegio ha osservato che la disciplina eurounitaria non vieta la previsione di rapporti temporalmente limitati, ma unicamente trattamenti discriminatori fondati sulla natura a termine del rapporto ovvero l’abuso nella reiterazione. Tali presupposti non ricorrono: il componente laico è equiparato ai consiglieri di Stato quanto a regime giuridico ed economico, la durata sessennale trova obiettiva giustificazione nella specialità dell’organo e nel vincolo di esclusività, e non è configurabile alcun abuso trattandosi di incarico unico, predeterminato e non rinnovabile. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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