Società di comodo, disapplicazione dell’art. 30 e prova dell’operatività (Cass. civ. Sez. V n. 2755 del 04.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Lo status di società non operativa derivante dall’applicazione dei parametri di cui all’art. 30, comma 1, della l. n. 724 del 1994 non è permanente, ma va accertato anno per anno: il giudicato esterno formatosi su un determinato periodo d’imposta non si estende automaticamente agli altri, salvo che riguardi elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente. Il giudice di merito, una volta superato il test automatizzante, deve verificare se il contribuente abbia dimostrato le oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi minimi, ovvero l’operatività reale della società. Per il credito IVA, l’art. 30 della l. n. 724 del 1994, nella parte in cui subordina la qualità di soggetto passivo e il diritto alla detrazione al superamento di una soglia di ricavi, contrasta con gli artt. 9, par. 1, e 167 della direttiva IVA e va disapplicato dal giudice nazionale.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo all’anno 2014, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva contestato la non operatività ex art. 30 della l. n. 724 del 1994, rideterminando il reddito d’impresa ai fini IRES e il valore della produzione ai fini IRAP e disconoscendo il credito IVA portato in detrazione.
La CTP di Avellino accoglieva il ricorso; la CTR della Campania, sezione staccata di Salerno, accoglieva invece l’appello dell’Agenzia delle entrate. La contribuente ricorreva per cassazione con quattro motivi, illustrati con memoria. L’Agenzia resisteva con controricorso, che la Corte ha dichiarato inammissibile perché notificato oltre il termine.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la contribuente eccepiva l’effetto preclusivo del giudicato esterno formatosi sugli anni 2012 e 2013, sostenendo che i valori presuntivi degli assets si estendono a una pluralità di periodi d’imposta. La Corte ha ritenuto il motivo infondato. Richiamando le Sezioni Unite n. 13916 del 16.06.2006, ha ribadito che l’effetto espansivo del giudicato non opera indistintamente per tutti i periodi d’imposta, ma è limitato agli elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente, tra cui le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria. L’unicità della verifica fiscale e i rilievi mossi per annualità diverse non costituiscono fatto stabile o permanente.
Nello specifico delle società di comodo, la Corte ha precisato che lo status di non operatività va accertato anno per anno, potendo una società essere non operativa in un esercizio e operativa in quello successivo (Cass. n. 20702 del 2014; Cass. n. 12829 del 2017; Cass. n. 18912 del 2018; Cass. n. 4850 del 2020). Ha inoltre escluso che il giudicato possa riguardare l’attività interpretativa delle norme, che non si cristallizza autonomamente dalla domanda o dal capo cui si riferisce.
Il secondo e il terzo motivo, esaminati unitariamente, sono stati accolti. L’art. 30 della l. n. 724 del 1994 fonda una presunzione legale relativa di non operatività, superabile dimostrando le oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi minimi, ovvero la sussistenza di un’attività imprenditoriale effettiva caratterizzata da prospettiva di lucro e continuità aziendale (Cass. n. 4946 del 2021; Cass. n. 26219 del 2021). La CTR si è limitata ad affermare che i rilievi sul valore delle immobilizzazioni e sull’inagibilità dei fabbricati non erano supportati da riscontri documentali, con motivazione apparente, senza verificare se la contribuente avesse provato le condizioni per la disapplicazione della norma antielusiva.
Quanto al disconoscimento del credito IVA, la Corte ha richiamato la sentenza della Corte di giustizia UE, C-341/22 del 7 marzo 2024, secondo cui la qualità di soggetto passivo IVA non è subordinata al raggiungimento di una soglia di ricavi, e l’art. 167 della direttiva IVA e i principi di neutralità e proporzionalità ostano a una normativa che priva il soggetto passivo del diritto alla detrazione per l’importo insufficiente delle operazioni attive. L’interpretazione impone la disapplicazione dell’art. 30 della l. n. 724 del 1994 in parte qua (Cass. n. 22249 del 2024; Cass. n. 24416 del 2024).
Poiché la CTR non ha svolto tale verifica di merito, la sentenza è stata cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione. Il quarto motivo è rimasto assorbito.
Nota della Redazione
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