Compensazione delle spese giustificata dal contrasto giurisprudenziale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 518 del 09.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La compensazione delle spese di lite è sorretta da motivazione adeguata quando il giudice di merito la fondi sull’acceso dibattito giurisprudenziale in ordine alle questioni esaminate, non ancora risolto all’epoca del giudizio di primo grado, e sulla peculiarità della vicenda. Il regolamento delle spese costituisce espressione di un potere discrezionale il cui esercizio, se ancorato a tali ragioni, non è sindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

La vicenda riguarda un’opposizione a estratto di ruolo e a cartelle non notificate. Sia il Tribunale che la Corte d’appello di Roma hanno dichiarato prescritto il credito di oltre settantacinquemila euro portato dalle cartelle opposte e non notificate, compensando tra le parti le spese dei rispettivi giudizi.

La parte privata ha proposto ricorso per cassazione censurando proprio il regolamento delle spese. L’istituto previdenziale ha depositato procura; l’agente della riscossione è rimasto intimato. La questione giunge così davanti alla Corte, che deve verificare se la compensazione disposta dal giudice di appello sia stata assistita da congrua motivazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è rigettato. La Corte osserva che, a sostegno della compensazione, la Corte territoriale ha evidenziato l’acceso dibattito giurisprudenziale in ordine alle questioni esaminate, rilevando che la questione dell’opponibilità del solo ruolo non era risolta all’epoca del giudizio di primo grado.

Da qui la conclusione: sussiste una motivazione adeguata del regolamento delle spese di lite, tanto più tenendo conto della peculiarità della vicenda. L’incertezza oggettiva sull’assetto giurisprudenziale, dunque, giustifica la scelta di non porre le spese a carico della parte soccombente.

Nulla è statuito per le spese del giudizio di legittimità, non essendo stata svolta attività difensiva dall’istituto previdenziale ed essendo rimasto intimato l’agente della riscossione.

La Corte dà infine atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, se dovuto, a carico del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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