Inammissibile il ricorso che chiede il riesame delle prove in cassazione (Cass. civ. Sez. II n. 519 del 09.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è deducibile solo quando il giudice di merito abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti, perché mai acquisite al giudizio o perché dalla fonte di prova sia stata tratta un’informazione a essa non riconducibile, e a condizione che il ricorrente prospetti l’assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi acquisiti quei contenuti informativi e specifichi come la loro sottrazione avrebbe condotto a una decisione diversa, non in termini di mera probabilità ma di assoluta certezza. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. può configurarsi soltanto ove si deduca che il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata. La censura che contesti l’erroneo apprezzamento dell’esito della prova è ammissibile nei soli limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

Il Fatto

Due coniugi convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Nola alcuni soggetti, chiedendo dichiararsi l’usucapione di un appartamento con pertinenze, asseritamente posseduto in modo pubblico, pacifico e continuativo per oltre venti anni. Uno dei convenuti, opponendosi, chiedeva in via riconvenzionale il rilascio dell’immobile. Riuniti i giudizi, il Tribunale accoglieva la domanda principale e rigettava la riconvenzionale.

La Corte d’appello di Napoli, in accoglimento dell’appello proposto dagli eredi del convenuto nelle more deceduto, rigettava la domanda di usucapione e ordinava agli attori il rilascio dell’immobile, escludendo che le prove testimoniali e documentali offrissero riscontro di un possesso utile. Avverso questa sentenza gli attori hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende anzitutto la richiesta di trattazione in pubblica udienza. L’art. 375 cod. proc. civ., nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, delinea un rapporto di regola-eccezione: i ricorsi sono normalmente definiti all’esito dell’adunanza camerale, salvo i casi di revocazione e di particolare rilevanza della questione di diritto. Quest’ultima non ricorre quando la questione sia già stata risolta o quando il principio da enunciare sia solo apparentemente nuovo, perché mera estensione di principi già affermati. Le garanzie difensive restano equipollenti nei due riti, stante la possibilità di depositare memorie illustrative.

Nel merito, l’unico motivo denunciava la violazione degli artt. 1158, 2697 cod. civ. e 115 e 116 cod. proc. civ.: la Corte territoriale avrebbe esaminato il materiale probatorio in modo atomistico, privilegiando le dichiarazioni testimoniali rispetto ai documenti. La censura è inammissibile.

La Corte richiama il principio consolidato per cui la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è deducibile solo in presenza di prove inesistenti, con il duplice onere, per il ricorrente, di prospettare l’assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la loro sottrazione avrebbe condotto a una decisione diversa, in termini di assoluta certezza e non di mera probabilità. Nessuna di tali ipotesi è stata prospettata.

Quanto all’art. 2697 cod. civ., la sua violazione può configurarsi soltanto ove si deduca che l’onere della prova sia stato attribuito a una parte diversa da quella gravata. La doglianza sull’erronea valutazione delle acquisizioni istruttorie è ammissibile in sede di legittimità solo nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., e i ricorrenti non hanno costruito in tal senso la censura. La Corte territoriale ha invece illustrato analiticamente le ragioni del rigetto, esaminando ciascuna prova offerta. Il ricorrente non può contrapporre al giudice di merito un diverso apprezzamento dei fatti e delle prove, sottratto al sindacato di legittimità.

Il ricorso è respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese. Poiché la decisione è conforme alla proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ., la Corte applica l’art. 96, commi terzo e quarto, cod. proc. civ., condannando i ricorrenti al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore dei controricorrenti e di un’ulteriore somma a favore della Cassa delle ammende. Dà inoltre atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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