Ricorso in cassazione improcedibile senza deposito della relata di notifica (Cass. civ. Sez. II n. 517 del 09.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
È improcedibile il ricorso per cassazione quando il ricorrente, pur avendo dichiarato nel ricorso che la sentenza impugnata gli è stata notificata, non depositi nel termine stabilito dall’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. copia della sentenza munita della relata di notifica. La dichiarazione di avvenuta notificazione integra un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, ne impegna il dichiarante a subirne le conseguenze. Il difetto di procedibilità è rilevabile d’ufficio e non è sanato dalla mancata contestazione della controricorrente, né dalla tardiva produzione consentita dall’art. 372 cod. proc. civ.

Il Fatto

Un privato proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la corte d’appello aveva respinto il suo appello, confermando la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda di una società e dichiarato il diritto di servitù di passaggio, di acquedotto, di scarico e di telefonia in favore del fondo di proprietà della società stessa.

Nel ricorso il ricorrente dichiarava che la sentenza gli era stata notificata, ma non depositava la copia della sentenza con la relata di notifica. Il consigliere delegato proponeva la definizione accelerata ex art. 380 bis cod. proc. civ. per improcedibilità, non risultando tempestivamente depositata la copia della relazione di notificazione.

La Motivazione della Corte

La Corte concentra l’esame sulla condizione di procedibilità del ricorso e ne dichiara l’improcedibilità, ritenendo superfluo il dettaglio dei motivi di censura. Il ricorrente, pur affermando che la sentenza impugnata gli era stata notificata, non aveva depositato la copia della relazione di notificazione richiesta dall’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ.

Il Collegio ricostruisce la ratio dell’onere. La dichiarazione di avvenuta notificazione contenuta nel ricorso attesta un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, la impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato. Da qui l’onere di depositare copia della sentenza munita di relata, o delle ricevute PEC, senza possibilità di recupero mediante la successiva produzione ex art. 372 cod. proc. civ., ormai tardiva (richiamate le Sezioni Unite n. 21349 del 06/07/2022).

La carenza non è neppure neutralizzata dalla condotta della controricorrente. Le Sezioni Unite n. 10648 del 2017 impongono il rilievo d’ufficio del difetto di procedibilità, che non può essere sanato dalla mancata contestazione, trovando la sua ragione nel presidiare con efficacia sanzionatoria un comportamento omissivo che ostacola la sequenza di avvio del processo. Nella specie la copia notificata non era nella tempestiva disponibilità della Corte, neppure perché depositata dalla controricorrente o perché presente nel fascicolo trasmesso dal giudice di appello, non essendo previsto alcun obbligo di comunicazione o notificazione del provvedimento (come nella diversa ipotesi dell’ordinanza ex art. 348 ter cod. proc. civ.), né un onere di allegazione al fascicolo d’ufficio (richiamata la Sez. I, ordinanza n. 14360 del 25/05/2021).

La Corte esclude infine che l’improcedibilità possa essere scongiurata in riferimento alla data di pubblicazione della sentenza impugnata: la notificazione del ricorso si era perfezionata oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione, non ricorrendo quindi l’ipotesi in cui la tempestività resta verificabile sulla sola data di pubblicazione (richiamata la Sez. VI-3, ordinanza n. 11386 del 30/04/2019). Irrilevante è altresì che il ricorso sia stato notificato nel termine lungo, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto all’ammissibilità.

Dalla dichiarazione di improcedibilità conseguono la condanna del ricorrente alle spese e, per la decisione conforme alla proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ., l’applicazione dei commi terzo e quarto dell’art. 96 cod. proc. civ., che codificano un’ipotesi di abuso del processo (richiamate le Sezioni Unite n. 27433 del 2023 e n. 28540 del 2023).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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