Compensazione spese legittima per gravi ed eccezionali ragioni (Cass. civ. Sez. V n. 11134 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il potere del giudice di compensare le spese di lite ha natura discrezionale, con la conseguenza che il sindacato di legittimità, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., è circoscritto ad accertare che non risulti violato il principio per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa. Resta però censurabile la coerenza e la razionalità della motivazione posta a sostegno della compensazione, essendo suscettibile di cassazione la motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea. Ai sensi dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, applicabile ratione temporis, la compensazione è ammessa, oltre che per soccombenza reciproca, solo in caso di assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o gravi ed eccezionali ragioni di pari o maggiore gravità ed eccezionalità.

Il Fatto

La società ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale del Piemonte aveva accolto l’appello in materia di TOSAP e, nel contempo, disposto la compensazione delle spese di lite. La vicenda origina da un avviso di accertamento per omesso pagamento del tributo, emesso dalla concessionaria per conto del Comune, avverso il quale era stato proposto ricorso respinto in primo grado.

La ricorrente censura la statuizione sulle spese per assenza dei presupposti di legge e per l’omessa liquidazione di quelle del primo grado. La concessionaria resiste con controricorso; il Comune resta intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende preliminarmente l’eccezione di non autosufficienza del ricorso, rilevando che la ricorrente ha corredato l’atto degli elementi descrittivi della vicenda fattuale e processuale, assolvendo l’onere di cui all’art. 366, comma 1, n. 3), c.p.c.

Sul merito, il Collegio ricorda che la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, con sindacato di legittimità limitato alla verifica del rispetto del principio che vieta di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa. Richiama sul punto Cass. n. 10685 del 2019, Cass. n. 24502/2017, Cass. n. 19613/2017 e Cass. n. 21400/2021, che a sua volta richiama Corte cost. n. 157/2014. Resta però censurabile la coerenza e razionalità della motivazione, come affermato in Cass. n. 17816/2019.

Il giudice di legittimità ricostruisce il quadro normativo applicabile ratione temporis: essendo il giudizio instaurato in primo grado il 6 settembre 2019, trova applicazione l’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, coordinato con l’art. 92 c.p.c. come modificato dal d.l. n. 132/2014, convertito dalla legge n. 162/2014, e integrato dalla sentenza additiva Corte cost. n. 77/2018. Da tale assetto deriva che la compensazione è ammessa, oltre che per soccombenza reciproca, solo in caso di assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza, secondo la lettura di Cass. n. 3977 del 2020. Tali gravi ed eccezionali ragioni ricomprendono le sopravvenienze e le situazioni di obiettiva incertezza sul diritto controverso, purché di pari o maggiore gravità ed eccezionalità rispetto alle ipotesi tipiche, come precisato da Cass. n. 4696 del 2019.

Il sindacato della Corte non può però spingersi a misurare autonomamente gravità ed eccezionalità, salvo che all’affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o la giurisprudenza consolidata, secondo Cass. n. 15495 del 2022.

Nel caso concreto, la Corte territoriale non si è limitata a una formula di stile, ma ha esplicitamente indicato le gravi ed eccezionali ragioni ricollegandosi alla vicenda giudiziale concreta: l’alternanza del giudicato e la complessità della vicenda, in presenza di un intervento della Cassazione nel corso del giudizio e di precedenti discordanti, integrano i presupposti che soli giustificano la compensazione in pregiudizio della parte vittoriosa. Infondata è anche la doglianza sull’omessa liquidazione delle spese di primo grado, avendo la Commissione disposto espressamente la compensazione per entrambi i gradi.

Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

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