Irreperibilità relativa e notifica del questionario presso il domicilio fiscale (Cass. civ. Sez. 5 n. 21635 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione degli atti impositivi, cui sono equiparati i questionari, la procedura per irreperibilità assoluta di cui all’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973 presuppone che del destinatario si siano perdute le tracce, nel senso che la notifica non possa essere eseguita presso il domicilio fiscale. Qualora il contribuente si sia trasferito nell’ambito dello stesso Comune, il notificatore deve svolgere ricerche per verificare che non si tratti di un mero mutamento di indirizzo, ma non è tenuto a ricerche oltre le risultanze dei registri pubblici. Ove presso il vecchio indirizzo venga rinvenuto un riferimento nominativo del contribuente, la notifica può essere correttamente eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. per irreperibilità relativa. L’omessa comunicazione del trasferimento del domicilio fiscale all’amministrazione finanziaria rende legittima la notifica presso l’indirizzo risultante dai registri.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate, dopo aver notificato alla società un questionario con invito a fornire documentazione ai sensi dell’art. 32, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, non ricevendo risposta, procedeva ad accertare un maggior imponibile per l’anno d’imposta 2010, notificando l’avviso alla società e, sulla base della presunzione di distribuzione degli utili occulti, atti impositivi ai soci.
I contribuenti impugnavano gli avvisi, sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica del questionario e contestando nel merito la pretesa. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 3391/52/2016, confermava la decisione, ritenendo corretta la notifica del questionario, eseguita ai sensi dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 137 e segg. cod. proc. civ. presso la sede legale dichiarata ai fini del domicilio fiscale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso, riguardanti la presunta inesistenza della notificazione del questionario. La società ricorrente sosteneva che la propria sede legale fosse stata trasferita ad altro indirizzo, seppur nel medesimo Comune del domicilio fiscale, con la conseguenza che il notificatore avrebbe dovuto attivare le ricerche previste per i casi di irreperibilità.
La Suprema Corte ha richiamato il principio per cui la notifica in forma semplificata ex art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600/1973 è consentita solo in caso di irreperibilità assoluta, ossia quando il contribuente non abbia più né abitazione, né ufficio o azienda nel Comune del domicilio fiscale. Non è invece richiesta alcuna ricerca ulteriore quando la notifica possa avvenire secondo l’ordinaria procedura dell’art. 140 cod. proc. civ. per irreperibilità relativa.
Nel caso di specie, la stessa difesa della società aveva ammesso che il trasferimento era avvenuto senza alcuna comunicazione all’Agenzia delle entrate. Inoltre, dalle modalità di notifica riferite dalla contribuente, risultava che il notificatore aveva rinvenuto presso il vecchio indirizzo un riferimento nominativo della società, tanto da immettere nella cassetta postale l’avviso di avvenuta notifica con successivo invio di raccomandata. La Corte ha quindi escluso che il notificatore dovesse compiere ulteriori ricerche.
Quanto al terzo motivo, concernente la rideterminazione dell’imponibile sociale, la Corte ha richiamato la sentenza Corte cost. n. 137/2025, secondo cui la preclusione probatoria di cui all’art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600/1973 opera solo per gli elementi informativi aventi contenuto univocamente favorevole al contribuente. Poiché la società non aveva prodotto in fase endoprocedimentale i documenti, asseritamente integralmente favorevoli, la loro acquisizione in sede processuale era legittimamente preclusa. Sul punto il motivo è stato altresì ritenuto inammissibile in quanto sollecitava una mera rivalutazione del merito.
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Nota della Redazione
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