Danno ambientale, onere della prova della bonifica sul danneggiante (Cass. civ. Sez. III n. 11136 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio avente ad oggetto il risarcimento del danno ambientale, il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione e non può porre a carico dell’Amministrazione il mancato accertamento del raggiungimento dell’obiettivo di bonifica. Le misure di riparazione, primarie, complementari e compensative, costituiscono oggetto di un obbligo di legge a carico del danneggiante, sul quale grava la prova di avervi adempiuto in modo completo. In caso di prova insufficiente il giudice deve valutarla come prova mancante, con la conseguenza che l’impossibilità di ricostruire le modalità di smaltimento, a distanza di tempo e in assenza di documentazione, è addebitata al responsabile dell’inquinamento. Il giudice di merito non può dedurre l’assenza di responsabilità dai limiti metodologici degli accertamenti tecnici espletati.

Il Fatto

Il Ministero conveniva in giudizio una società per ottenere, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 349/1986, il risarcimento del danno ambientale asseritamente persistente nonostante l’attività di bonifica svolta. La contaminazione derivava dall’interramento incontrollato di manufatti in eternit e dallo smaltimento delle onduline, senza che fosse raggiunta la concentrazione massima di amianto nel suolo fissata dal d.m. n. 471/1999. Il Tribunale rigettava la domanda per difetto di prova del danno; la Corte d’Appello confermava. La Cassazione, con ordinanza di annullamento con rinvio, accoglieva il primo e il terzo motivo. Il giudice del rinvio rigettava nuovamente il gravame e avverso tale decisione il Ministero propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, lamentando la violazione dei limiti del giudizio di rinvio e la ripartizione dell’onere della prova.

La Motivazione della Corte

I tre motivi sono esaminati congiuntamente per la loro connessione e sono ritenuti fondati. La Corte ricorda anzitutto il contenuto del proprio precedente provvedimento di rinvio: ai giudizi di risarcimento del danno ambientale pendenti all’entrata in vigore della legge n. 97 del 2013 è applicabile il d.lgs. n. 152 del 2006 come modificato dall’art. 25 della stessa legge; il giudice deve individuare le misure di riparazione prescritte, e nel caso di loro omessa o incompleta esecuzione deve determinarne il costo, unico oggetto della condanna.

Il giudizio di rinvio è configurato dall’art. 394 cod. proc. civ. come giudizio “chiuso“, in cui sono precluse nuove domande, eccezioni e richieste di prova. I poteri del giudice del rinvio variano però a seconda del vizio accolto: se la cassazione è avvenuta sia per violazione di legge sia per omesso esame di fatti decisivi, il giudice è chiamato a un nuovo esame della vicenda, potendo valutare ex novo i fatti acquisiti. La Corte riconosce che la corte veneziana, disponendo una nuova c.t.u., ha correttamente esercitato tale potere.

L’errore si annida nella valutazione delle risultanze tecniche. Il giudice del rinvio ha dapprima accertato una concentrazione di amianto nel terreno superiore al limite di legge, per poi ritenerla “inesistente” sul rilievo che i limiti del d.m. n. 471/1999 riguardano la percentuale in peso sul secco, mentre la consulenza aveva adottato una metodologia diversa. Tale motivazione è giudicata oscura e perplessa, al di sotto del “minimo costituzionale“, perché non chiarisce per quale ragione il giudice dovrebbe attribuire valore probatorio a una consulenza che adotta un metodo diverso da quello di legge.

La corte di merito ha inoltre violato la regola di riparto dell’art. 2697 cod. civ., che assolve a una duplice funzione: distribuisce l’onere di provare i fatti costitutivi delle pretese e consente al giudice di decidere sempre, valutando la prova insufficiente come prova mancante. Da ciò la Corte deduce che il giudice del rinvio avrebbe dovuto trarre dall’insufficienza probatoria la mancata dimostrazione, da parte dell’impresa, del raggiungimento dell’obiettivo di bonifica, accertare l’omessa o incompleta esecuzione delle misure di riparazione e condannare l’impresa al pagamento dei relativi costi.

Analogo ragionamento vale per il terzo motivo, relativo allo smaltimento delle onduline in eternit. L’impossibilità di ricostruire le modalità dello smaltimento, a distanza di oltre vent’anni, avrebbe dovuto essere considerata conseguenza del mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sull’impresa responsabile. Il ricorso è quindi accolto, con cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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