Compensazione delle spese e ius superveniens sull’estratto di ruolo (Cass. civ. Sez. V n. 9609 del 13.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione sulle statuizioni dei giudici di merito è limitato al controllo che non sia violato il principio secondo cui le spese non possono porsi a carico della parte totalmente vittoriosa. La valutazione di compensazione totale o parziale per giusti motivi resta discrezionale e insindacabile, né il giudice del merito è tenuto a motivare sull’insussistenza dei motivi stessi. Il giudicato interno implicito sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo impedisce di fondare la compensazione sulla sopravvenienza normativa, ma lo ius superveniens di cui all’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 può rilevare ai fini della decisione sulle spese. Ove la compensazione sia sorretta da una ragione autonoma non censurata, essa si rivela di per sé sufficiente a giustificarla.

Il Fatto

Il contribuente impugnava dinanzi alla CTP di Roma alcuni ruoli esattoriali e le connesse cartelle di pagamento, di cui era venuto a conoscenza tramite il rilascio dell’estratto di ruolo. La CTP accoglieva il ricorso, rilevando che l’Agenzia non aveva dimostrato la notifica di atti interruttivi della prescrizione, e compensava le spese di lite.

Il contribuente appellava limitatamente al profilo della compensazione delle spese. La CTR del Lazio rigettava il gravame, osservando che l’estratto di ruolo non era atto impugnabile e che nessuna iniziativa era stata adottata dall’ente di riscossione, cosicché l’Agenzia era soccombente solo sul piano formale. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 324, 91, 92 e 112 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., lamentando che la CTR avesse confermato la compensazione nonostante il giudicato interno sulla sua integrale vittoria e sull’impugnabilità delle cartelle.

La Corte richiama anzitutto il principio per cui, in sede di legittimità, il controllo sulle spese è diretto soltanto a evitare che le spese siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa, restando discrezionale e insindacabile la valutazione di compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare, come affermato da Cass., Sez. 3, n. 10009 del 24/06/2003 e Cass., Sez. 6-3, n. 26912 del 26/11/2020.

Il Collegio riconosce che, essendosi formato il giudicato interno implicito sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo, la compensazione non avrebbe potuto giustificarsi sulla base della sentenza delle Sezioni Unite n. 26283 del 06/09/2022, che ha plasmato l’interesse ad agire in materia. Tuttavia, anche a non voler accedere all’orientamento più estremo di Cass., Sez. 5, n. 30952 del 03/12/2024, lo ius superveniens non può incidere sulle statuizioni coperte dal giudicato, ma può rilevare ai fini della compensazione, secondo Cass., Sez. 3, n. 3812 del 08/02/2023.

La Corte osserva, infine, che la CTR ha fondato la compensazione non solo sul rilievo dell’inimpugnabilità dell’estratto di ruolo, ma anche sulla considerazione che nessuna iniziativa era stata adottata dall’ente di riscossione. Questa ragione, non censurata, si rivela di per sé sufficiente a giustificare la compensazione disposta. Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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