Il liquidatore della società estinta non può impugnare le cartelle notificate alla società (Cass. civ. Sez. 5 n. 4604 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il liquidatore di una società estinta non è legittimato a impugnare in proprio le cartelle di pagamento notificate alla società per crediti tributari di questa. L’eventuale responsabilità personale del liquidatore, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, deve essere fatta valere dall’Amministrazione finanziaria esclusivamente tramite la notifica a suo nome di un autonomo avviso di accertamento. L’interesse a contestare la legittimità della cartella notificata alla società, al fine di precostituire una difesa contro una futura azione di responsabilità, è un interesse di mero fatto, non giuridicamente rilevante, e la relativa impugnazione è inammissibile per difetto di interesse, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
Il Fatto
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate, riformando la sentenza di primo grado che aveva accolto i ricorsi del contribuente avverso quattro cartelle di pagamento per IRPEF, IRAP e IVA relative agli anni 2015 e 2017.
Le cartelle erano state notificate al contribuente quale ex liquidatore di una società a responsabilità limitata, poi estinta. Il giudice d’appello riteneva, tra l’altro, che le cartelle fossero state legittimamente notificate alla società in persona del suo ex liquidatore e che la loro mancata impugnazione avesse determinato la formazione del giudicato interno, escludendo comunque che la notifica al liquidatore valesse a far valere la sua personale responsabilità, per la quale sarebbe stato necessario un distinto avviso di accertamento.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione rileva che tutte le parti concordano sul fatto che le cartelle di pagamento siano state notificate al contribuente quale ex liquidatore della società estinta, che esse espongano crediti dell’Amministrazione finanziaria verso la società e che il contribuente non sia personalmente destinatario di dette cartelle.
La Suprema Corte richiama il principio – già affermato dalle Sezioni Unite n. 3625 del 12/02/2025 – secondo cui l’eventuale responsabilità del liquidatore di una società estinta deve essere fatta valere dall’Amministrazione finanziaria esclusivamente tramite la notifica di un avviso di accertamento volto alla contestazione di detta responsabilità. Il ricorrente ha impugnato le cartelle non nella qualità di liquidatore, ma in proprio, come dallo stesso evidenziato.
Da ciò discende l’assenza di un interesse giuridicamente rilevante all’impugnazione di atti notificati nei confronti della società (la Corte richiama Cass. n. 24975 del 25/11/2005 e, in senso analogo, Cass. n. 29474 del 21/10/2021, Cass. n. 7763 del 20/03/2019, Cass. n. 12864 del 14/05/2025). L’interesse a contestare la legittimità della cartella quale presupposto per un’eventuale futura contestazione della sua responsabilità è infatti di mero fatto, potendo il contribuente difendersi nel merito solo a seguito dell’effettiva notificazione di un atto impositivo nei suoi confronti.
Pertanto, il ricorso originario non avrebbe potuto essere proposto dal contribuente: la Corte dichiara il difetto di interesse e l’originario ricorso inammissibile, assorbendo l’esame dei motivi. La sentenza impugnata è cassata senza rinvio e le spese dell’intero giudizio sono compensate, in ragione del rilievo effettuato d’ufficio.
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Nota della Redazione
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