Detrazione energetica: comunicazione tardiva all’ENEA non è decadenza (Cass. civ. Sez. V n. 7657 del 21.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La comunicazione all’ENEA dei dati descrittivi dell’intervento di riqualificazione energetica, prevista dall’art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007, assolve una finalità di monitoraggio e di valutazione del risparmio energetico e non costituisce onere costitutivo del diritto alla detrazione. Il termine di novanta giorni dalla fine dei lavori non è perentorio e la sua inosservanza non determina decadenza dall’agevolazione IRPEF. La decadenza, in assenza di espressa comminatoria, non può desumersi né dalla norma attuativa né dalla lettura sistematica dell’istituto, né dalla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative, che attiene alla sola insuscettibilità di estensione analogica dei requisiti soggettivi e oggettivi.

Il Fatto

Un’agenzia per la riscossione notificava a una contribuente una cartella di pagamento per oltre cinquemila euro, comprensiva di sanzioni e interessi. La pretesa derivava dal disconoscimento, da parte dell’Agenzia delle entrate, della detrazione IRPEF per spese di riqualificazione energetica sostenute nel 2008.

Motivo del recupero era la trasmissione tardiva all’ENEA dei dati descrittivi dell’intervento rispetto al termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori. La Commissione tributaria provinciale di Latina accoglieva il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello dell’Amministrazione. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo denunciava violazione dell’art. 1, commi 344-349, della l. n. 296/2006, dell’art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007 e dell’art. 4 del d.m. n. 41/1998. La ricorrente sosteneva che la trasmissione all’ENEA entro novanta giorni dalla fine dei lavori costituisse adempimento necessario per fruire della detrazione.

Il Collegio prendeva atto di un precedente di segno contrario, sul quale il Procuratore generale aveva fondato la richiesta di accoglimento, ma ne disattendeva le conclusioni, ritenendo la questione meritevole di approfondimento per la sua valenza nomofilattica.

La Corte muoveva dal dato testuale. L’art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007 stabilisce che i soggetti che intendono avvalersi della detrazione sono tenuti a trasmettere all’ENEA i dati relativi ai lavori eseguiti, ma non contiene alcuna espressa comminatoria di decadenza. Questa, secondo i giudici di legittimità, deve risultare tassativamente dalla norma primaria o dalla lettura sistematica della disciplina in ragione della finalità dell’adempimento.

Il raffronto con la diversa ipotesi della mancata comunicazione preventiva dell’inizio dei lavori di ristrutturazione conferma la distinzione: in quel caso la decadenza trova la propria fonte nella norma primaria. Nella fattispecie, invece, il rinvio operato dal comma 348 all’art. 1 della l. n. 449/1997 e al d.m. n. 41/1998 è rinvio fisso, e in quella normativa l’onere di comunicazione all’ENEA non compare.

La Corte valorizzava poi la finalità dell’adempimento. Mentre il controllo dell’Amministrazione finanziaria deve accertare che le spese siano state effettivamente sostenute per interventi di risparmio energetico, la comunicazione all’ENEA ha funzione essenzialmente statistica, di monitoraggio e valutazione del risparmio energetico. Tale lettura trovava conferma nell’art. 16, comma 2-bis, del d.l. n. 63/2013 e nella Risoluzione n. 46/E del 2019, che ha escluso il diniego della detrazione in caso di comunicazione omessa o tardiva.

Il ricorso era pertanto rigettato, con condanna dell’Agenzia delle entrate alle spese di legittimità, liquidate in duemilacinquecento euro per compensi, oltre accessori.

Nota della Redazione

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