Compensazione delle spese per novità della questione e giurisprudenza oscillante (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16450 del 13.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di compensare le spese di lite ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. è esercitato dal giudice di merito sulla base di una norma elastica, adeguabile a situazioni non determinabili a priori. La novità o l’oggettiva opinabilità della questione e l’oscillante soluzione giurisprudenziale integrano le gravi ed eccezionali ragioni, purché sussistenti al momento in cui la domanda è proposta o la resistenza è opposta. La scelta compensativa è censurabile in sede di legittimità in quanto fondata su norme giuridiche, ma va rapportata a condizioni oggettive e temporali, non a una giurisprudenza consolidatasi solo successivamente.
Il Fatto
Il lavoratore aveva ottenuto dal tribunale la declaratoria del diritto al versamento dei contributi omessi sulle somme dovute a titolo di indennità di prepensionamento. La Corte d’appello aveva rigettato l’impugnazione della società, confermando nel merito la decisione e compensando le spese di entrambi i gradi in ragione della novità della questione.
Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione avverso la sola statuizione sulle spese. Hanno resistito la società e l’assessorato regionale, quest’ultimo richiamando il giudicato sulla propria carenza di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 91 e 92, comma 2, cod. proc. civ., il difetto assoluto di motivazione e la contraddittorietà della stessa, per non essere la questione nuova e per la distonia tra il rigetto dell’appello nel merito e la riforma delle spese liquidate dal primo giudice.
La Corte ha richiamato Cass. n. 7992/22, secondo cui l’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. è clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla a contesti storico-sociali o a speciali situazioni non determinabili a priori. Anche l’opinabilità oggettiva delle questioni o l’oscillante soluzione giurisprudenziale integrano le gravi ed eccezionali ragioni, se sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta, purché si tratti di questioni effettivamente decise.
Il principio evidenzia i criteri per sottoporre la scelta compensativa al vaglio di legittimità. La scelta di compensare in presenza di giurisprudenza oscillante va rapportata a condizioni oggettive e temporali: il tempo della domanda o della resistenza, se effettivamente caratterizzato da differenti orientamenti ancora sussistenti.
Nel caso concreto il ricorrente, per dimostrare il consolidamento dell’orientamento, ha citato precedenti di legittimità del 2017, del 2018 e del 2019. Tale stessa indicazione dimostra che il consolidamento si è formato in quegli anni, sostanzialmente coincidenti con la decisione della Corte d’appello e comunque successivi al giudizio di primo grado. La compensazione è dunque coerente con i principi che integrano la norma generale.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese in favore della società e compensazione nei confronti dell’assessorato regionale. La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.