Soci lavoratori di cooperativa e subordinazione: qualificazione inderogabile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25621 del 18.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato costituisce una qualificazione di natura inderogabile, che prescinde dalla volontà delle parti e dal nomen iuris dalle stesse prescelto. Il giudice deve fondarsi sul comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto, ai sensi dell’art. 1362, secondo comma, cod. civ., e sulle concrete modalità di esecuzione del rapporto. Anche la posizione del socio lavoratore di cooperativa non sottrae il rapporto instaurato a latere di quello associativo allo schema qualificatorio stabilito in modo inderogabile dalla legge, sul piano lavoristico e previdenziale, con conseguente obbligo contributivo verso il Fondo di solidarietà residuale di cui all’art. 3 della legge n. 92 del 2012. L’accertamento degli indici di subordinazione è valutazione di fatto, censurabile in cassazione solo nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Il Fatto

Una cooperativa in liquidazione giudiziale propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto il gravame dell’INPS e respinto le domande della società volte all’accertamento dell’infondatezza delle pretese contributive.

Oggetto del contendere è il versamento, per complessivi Euro 58.837,60, delle somme dovute al Fondo di solidarietà residuale in relazione ai rapporti tra la cooperativa e i propri soci, addetti a prestazioni di pulizia e facchinaggio. La cooperativa censura la qualificazione di tali rapporti in termini di subordinazione, il riparto dell’onere della prova, il ragionamento presuntivo e il regime sanzionatorio applicato.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare la sopravvenuta apertura della liquidazione giudiziale della ricorrente, escludendo che tale pronuncia possa determinare l’interruzione del giudizio di legittimità, dominato dall’impulso officioso, secondo l’orientamento già espresso in tema di dichiarazione di fallimento.

Sul piano sostanziale, la Corte ribadisce che l’indagine del giudice non può arrestarsi al nomen iuris individuato dai contraenti. Anche al legislatore è precluso qualificare un rapporto in termini dissonanti rispetto alla sua effettiva natura, con la conseguenza dell’indisponibilità del tipo negoziale da parte del legislatore e dei contraenti. Il canone primario resta il comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto, che illumina il significato delle pattuizioni.

La posizione del socio lavoratore non indebolisce tale conclusione: il rapporto che si instaura a latere del rapporto associativo deve rispondere allo schema qualificatorio stabilito in modo inderogabile dalla legge, sul piano lavoristico e previdenziale. La Corte ricorda di aver già respinto analoghe censure della medesima cooperativa e di averle confermate di recente.

Quanto alla doglianza sull’onere della prova, la Corte chiarisce che i giudici di merito non hanno accolto la domanda sul mero presupposto dell’inottemperanza della cooperativa all’art. 2697 cod. civ., ma hanno riscontrato in positivo il carattere subordinato dei rapporti. L’accertamento degli indici sussidiari — inserimento stabile nell’organizzazione, messa a disposizione delle energie lavorative, natura ripetitiva delle mansioni, assenza di rischio d’impresa, mancato apporto di attrezzature, retribuzione oraria parametrata al contratto collettivo — è valutazione di fatto insindacabile nel merito.

Non coglie nel segno nemmeno la censura sul regime sanzionatorio: la qualificazione delle violazioni in termini di evasione contributiva si fonda sull’accertamento dell’elemento doloso, dovendosi presumere la finalità datoriale di occultamento dei dati, con onere del datore di provare l’assenza d’intento fraudolento. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese e sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *