Autosufficienza del ricorso e specificità dei motivi di appello tributario (Cass. civ. Sez. V n. 1556 del 15.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario l’impugnazione, ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza gravata, con le relative doglianze, senza necessità di forme sacramentali o di un progetto alternativo di decisione, restando ferma la natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello. Il ricorrente per cassazione che denunci la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. per la mancata declaratoria di inammissibilità dell’appello avversario, per difetto di specificità dei motivi, deve riportare nel ricorso i motivi stessi, perché il potere di diretto esame degli atti del merito presuppone l’ammissibilità del motivo ed è presidiato dal principio di autosufficienza. La sentenza la cui motivazione riproduca atti di parte non è nulla se le ragioni della decisione restano attribuibili al giudice e risultano chiare, univoche ed esaustive. È valido l’avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente, poiché l’Amministrazione ha l’obbligo di valutarle, non di esplicitarne la valutazione nell’atto.

Il Fatto

L’Amministrazione finanziaria notificò a una società contribuente un avviso di accertamento con riprese per I.R.A.P. e I.V.A. relative all’anno di imposta 2006. La società impugnò l’atto davanti alla C.T.P. di Chieti, che accolse il ricorso.

Proposero appello sia l’Ufficio, in via principale, sia la società, in via incidentale subordinata, davanti alla C.T.R. dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara. La C.T.R., disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello principale per difetto di specificità, lo accolse e rigettò il gravame incidentale. Avverso tale decisione la società propose ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, resistito dall’Amministrazione con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via preliminare il secondo motivo, con cui la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 24 e 111, sesto comma, Cost., 132, secondo comma, n. 4, e 342 cod. proc. civ., nonché dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, avendo la C.T.R. ritenuto ammissibile l’appello dell’Ufficio sebbene i motivi non fossero specifici.

Il motivo è inammissibile. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’atto di appello, a pena di inammissibilità, deve individuare con chiarezza questioni, punti contestati e doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa di contrasto alle ragioni del primo giudice, senza che occorrano forme sacramentali. Nel processo tributario, la riproposizione delle ragioni già poste a fondamento dell’impugnazione assolve l’onere di specificità dei motivi quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza o quando la censura sia ricavabile in termini inequivoci.

Su questa premessa si innesta il profilo decisivo. Ove il ricorrente denunci la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. per la mancata declaratoria di inammissibilità dell’appello di controparte, egli deve riportare nel ricorso i motivi formulati dall’avversario. Il potere di diretto esame degli atti di merito, riconosciuto al giudice di legittimità per l’error in procedendo, presuppone l’ammissibilità del motivo, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare il contenuto della critica, in ossequio al principio di autosufficienza. Il principio va modulato secondo criteri di sinteticità e chiarezza, come indicato dalla sentenza CEDU del 28 ottobre 2021, causa Succi ed altri c/Italia, per contemperare la semplificazione del giudizio di legittimità con la certezza del diritto e la funzione nomofilattica.

Nel caso concreto il motivo è carente di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., non avendo la difesa della società trascritto in ricorso l’atto di appello dell’Ufficio, così precludendo alla Corte la delibazione sulla fondatezza delle doglianze.

I motivi primo e terzo, congiuntamente trattati, sono in parte inammissibili e in parte infondati. La motivazione apparente per copiatura acritica degli atti di parte non integra nullità, se le ragioni restano attribuibili all’organo giudicante e risultano chiare, univoche ed esaustive: la Corte esclude che la tecnica redazionale sia di per sé sintomatica di difetto di imparzialità. Le censure sugli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non possono tradursi in un riesame dell’attività valutativa del merito, riservata al giudice di appello, e disvelano un vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., inammissibile.

Il quarto motivo è infondato. È valido l’avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000: la nullità consegue solo alle irregolarità espressamente previste dalla legge o da cui derivi lesione di specifici diritti o garanzie, mentre l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare le osservazioni, non di esplicitarne l’esito nell’atto. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della società alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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