Compensazione spese e pluralità di rationes: censura parziale inammissibile (Cass. civ. Sez. III n. 21775 del 02.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Qualora la sentenza impugnata sia sorretta da una pluralità di rationes decidendi, distinte ed autonome, ciascuna giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre. Ove l’autonoma motivazione non impugnata sia divenuta definitiva, la doglianza sulle restanti ragioni non potrebbe in nessun caso produrre l’annullamento della sentenza. L’onere di censura investe, pertanto, ogni singolo argomento che sorregge il decisum, non essendo sufficiente attaccare quello che l’istante reputa prevalente o assorbente.
Il Fatto
La ricorrente propose opposizione davanti al Giudice di pace avverso una cartella di pagamento, riferita a sanzioni amministrative irrogate da un ente locale, deducendo l’intervenuta prescrizione della pretesa. L’opposizione fu rigettata nel merito e l’opponente venne condannato anche alla rifusione delle spese processuali in favore dell’ente.
Avverso tale capo fu proposto appello, sul rilievo che l’ente si era costituito a mezzo di proprio funzionario delegato. La decisione impugnata ha accolto il gravame, riformando la statuizione sulle spese, ma ha compensato quelle del grado di impugnazione. Contro quest’ultima pronuncia la parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il motivo censura, per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la compensazione delle spese del giudizio di appello. Si deduce che l’unica doglianza posta a sostegno dell’impugnazione sarebbe stata interamente accolta, onde all’appellante, del tutto vittorioso, spettava la refusione delle spese del grado.
La Corte rileva che la sentenza gravata ha ravvisato eccezionali ragioni giustificanti la compensazione, valorizzando tre distinte circostanze: la reiezione nel merito dell’opposizione, la condanna dell’opponente per responsabilità aggravata e il fatto che solo un motivo di censura mosso alla sentenza di prime cure fosse risultato fondato.
Si tratta, osserva il Collegio, di una pluralità di rationes decidendi: vari argomenti, ciascuno dei quali, isolatamente apprezzato, idoneo a fondare la statuizione resa. Ove in astratta ipotesi uno di essi fosse espunto, l’impianto motivazionale non resterebbe minato nella sua concludenza.
La doglianza della ricorrente si incentra unicamente sul carattere integrale dell’accoglimento dell’appello, senza rivolgere alcuna notazione critica alle altre giustificazioni poste a base della compensazione, in maniera conforme a diritto o meno, rilievo non sindacabile in difetto di specifica censura.
Richiamato l’orientamento consolidato — tra le tante, Cass. 05/02/2024, n. 3224; Cass. 14/08/2020, n. 17182; Cass. 18/04/2019, n. 10815; Cass. 27/07/2017, n. 18641; Cass. 21/06/2017, n. 15350 — il ricorso è dichiarato inammissibile. Il regolamento delle spese del giudizio di legittimità segue la soccombenza, con condanna della ricorrente e attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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