Occupazione sine titulo e danno da godimento perduto: risarcibile in re ipsa (Cass. civ. Sez. II n. 20479 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il danno da occupazione senza titolo di un immobile costituisce un danno emergente normale o presunto, risarcibile in re ipsa, in quanto attinge il diritto pieno di godere e disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo. La richiesta risarcitoria deve però essere elevata nella causa petendi della domanda, unitamente alla tutela reale. Il risarcimento spetta al proprietario a prescindere dal fatto che questi denunci il mancato esercizio del godimento diretto o indiretto, e può essere liquidato equitativamente parametrandolo al valore locativo di mercato del cespite.

Il Fatto

Un fondo assume di essere divenuto proprietario esclusivo di un immobile per legato disposto per testamento olografo del proprio dante causa, a sua volta acquirente con atto di compravendita. Non riuscendo a entrare in possesso delle chiavi, il fondo trova l’immobile occupato da un soggetto che si dichiara possessore da anni e afferma di avervi eseguito costosi lavori di ristrutturazione.

Il fondo agisce quindi in giudizio per il riconoscimento della proprietà, il rilascio del bene e il risarcimento dei danni per l’occupazione abusiva e per gli interventi edili non autorizzati. L’occupante propone domanda riconvenzionale di acquisto a titolo originario. Il Tribunale di Vasto accoglie la domanda attorea e condanna l’occupante al rilascio, oltre al risarcimento per l’occupazione e per i lavori abusivi. La Corte d’Appello di L’Aquila rigetta il gravame; l’occupante ricorre per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censura il difetto di legittimazione attiva del fondo, sostenendo che i dati catastali non coinciderebbero con l’immobile occupato. La Corte lo dichiara inammissibile. Richiamando l’orientamento costante sulla individuazione dell’immobile oggetto di contratto, ribadisce che i dati catastali non hanno valore determinante rispetto al contenuto descrittivo del titolo e ai confini ivi indicati. La decisione impugnata si fonda su prove documentali, non sulle dichiarazioni testimoniali, che ne costituiscono solo conferma.

Il secondo motivo contesta l’applicazione dell’art. 1159 cod. civ. in tema di usucapione decennale. Il motivo è inammissibile perché non aggredisce una ratio decidendi: la Corte territoriale ha escluso che la pretesa potesse fondarsi sull’usucapione, qualificando il relativo argomento come aggiuntivo e assorbito dal riconoscimento della legittimazione attiva in virtù del titolo. Un’affermazione svolta ad abundantiam, improduttiva di effetti sul dispositivo, non è censurabile per difetto di interesse.

Il terzo motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo. La Corte rileva la doppia conforme e applica l’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., vigente ratione temporis: il ricorrente avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, dimostrandone la diversità. Tale onere non è stato assolto.

Il quarto motivo investe la condanna risarcitoria per il mancato godimento dell’immobile. La Corte lo dichiara infondato, richiamando le Sezioni Unite: il danno da occupazione senza titolo è danno emergente presunto, per la violazione in sé del diritto di godere, sempre che la richiesta risarcitoria sia stata proposta insieme alla tutela reale. L’equivalente economico del godimento perduto rientra nella perdita subita e può essere liquidato in via equitativa sul valore locativo di mercato.

Il quinto motivo censura il rigetto della pretesa restitutoria per le spese di ristrutturazione. La Corte lo reputa inammissibile: il primo giudice aveva fondato il rigetto su più ragioni autonome, non tutte impugnate. Basta che una sola di esse non sia censurata perché il motivo divenga inammissibile per difetto di interesse. Il ricorso è rigettato, con raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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