Decorrenza del termine breve per tutte le parti dalla notifica della sentenza (Cass. civ. Sez. III n. 33159 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei processi con pluralità di parti, quando ricorra un’ipotesi di litisconsorzio non solo necessario ma anche processuale, opera la regola della unitarietà del termine per proporre l’impugnazione, propria delle cause inscindibili. Ne consegue che la notifica della sentenza ad istanza di una sola delle parti segna l’inizio del termine breve di cui all’art. 325 cod. proc. civ. tanto nei confronti della parte istante quanto della parte destinataria della notificazione, e da quel momento decorre il termine per impugnare nei confronti di tutte le altre parti. Il ricorso per cassazione notificato oltre la scadenza così determinatasi è inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente aveva convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Palermo, il Ministero della Difesa, alcuni medici, una struttura ospedaliera pubblica e le compagnie assicurative, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti alla rimozione chirurgica di un testicolo, praticata dopo una diagnosi ritenuta erronea e tardiva. Il Tribunale aveva rigettato la domanda.

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 19 dicembre 2023, n. 2113, aveva dichiarato inammissibile per tardività l’impugnazione proposta dal soccombente nei confronti di una sola parte e rigettato nel merito quella proposta contro gli altri convenuti. Il ricorrente ha allora proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, mentre i controricorrenti hanno resistito con distinti controricorsi.

La Motivazione della Corte

La Corte non ha esaminato i motivi del ricorso, dichiarandolo inammissibile in accoglimento dell’eccezione preliminare sollevata da un controricorrente. Questi aveva dedotto e provato di avere notificato la sentenza d’appello al ricorrente, ivi soccombente, presso il difensore costituito nel domicilio eletto, in data 28 dicembre 2023.

Il ricorrente aveva sostenuto, nella memoria depositata in vista dell’adunanza camerale, che non esisterebbe alcuna prova di quella notifica e che l’unica notificazione pervenuta al suo domicilio digitale sarebbe stata la richiesta di pagamento delle spese di lite, risalente al 28 dicembre 2024. La Corte ha però evidenziato che tali deduzioni si infrangono sulle risultanze della produzione telematica del controricorrente, comprensiva del duplicato informatico della sentenza, della relata di notifica e delle ricevute di avvenuta consegna e di accettazione, dalle quali emerge che la notificazione era avvenuta all’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore in data 28 dicembre 2023.

Da quella notifica, secondo la Corte, era iniziato a decorrere il termine breve di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. civ. Il Collegio ha richiamato la regola applicabile nei processi con pluralità di parti: quando si verta in ipotesi di litisconsorzio non solo necessario ma anche processuale, opera il principio della unitarietà del termine per impugnare, proprio delle cause inscindibili. La notifica della sentenza ad istanza di una sola parte segna quindi l’inizio del termine per la proposizione dell’impugnazione nei confronti di tutte le altre parti. Sul punto la Corte ha richiamato i propri precedenti Cass. n. 16254/2004, Cass. n. 19869/2011, Cass. n. 14722/2018 e Cass. n. 667/2021.

Il ricorrente avrebbe dunque dovuto notificare il ricorso entro il 26 febbraio 2024. Il ricorso risulta invece notificato il 19 aprile 2024, oltre il termine breve, con conseguente declaratoria di inammissibilità. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono state liquidate in favore di ciascuna parte controricorrente. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, e ha disposto l’omissione delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente in caso di diffusione del provvedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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