Compensazione spese processo tributario obbligo motivazione gravi eccezionali ragioni (Cass. civ. Sez. V n. 23154 del 12.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la compensazione delle spese processuali è ammessa soltanto in caso di soccombenza reciproca o quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni che il giudice deve espressamente motivare. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ex art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, non preclude di per sé la valutazione dei presupposti della compensazione, purché la relativa statuizione sia esito di una valutazione complessiva della lite. Resta fermo che alla cessazione non consegue necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, quando l’annullamento dell’atto non derivi da una manifesta illegittimità originaria del provvedimento. La motivazione generica o apparente integra violazione di legge denunciabile in sede di legittimità.

Il Fatto

La ricorrente aveva proposto giudizio di ottemperanza davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma per l’esecuzione di una precedente sentenza della Commissione tributaria provinciale. Nel corso del giudizio la società intimata aveva provveduto al pagamento della somma dovuta a seguito di diffida del difensore.

Il giudice tributario, preso atto del pagamento, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha disposto la compensazione integrale delle spese, richiamando il solo fatto del pagamento intervenuto nelle more. La ricorrente ha impugnato la sentenza con ricorso per cassazione, dolendosi dell’omessa pronuncia sulla soccombenza virtuale e della compensazione priva di motivazione sui presupposti di legge.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta congiuntamente i due motivi, connessi, dichiarandoli entrambi fondati. Muove da una premessa generale: la cessazione della materia del contendere non impedisce di valutare i presupposti della compensazione, purché la statuizione sulle spese sia frutto di una considerazione complessiva della lite. Il giudice distingue con nettezza questa ipotesi dalla compensazione ope legis dell’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, che è conseguenza automatica dell’estinzione del giudizio.

Su questa linea richiama i propri precedenti (Cass. n. 3950 del 2017; Cass. n. 19947 del 2010; Corte costituzionale n. 274 del 2005) per escludere che alla cessazione consegua automaticamente la condanna secondo la soccombenza virtuale. Ciò vale, in particolare, quando l’annullamento dell’atto non sia l’effetto di una manifesta illegittimità sussistente sin dall’origine del provvedimento (Cass. n. 8834 del 2024; Cass. n. 7273 del 2016; Cass. n. 22231 del 2011).

Il collegio passa poi alla norma applicabile. L’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo ratione temporis, consente la compensazione soltanto in caso di soccombenza reciproca o per gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate. La giurisprudenza costante esige che tali ragioni siano esplicitate e non siano illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge censurabile in cassazione (Cass. n. 9878 del 2025; Cass. n. 9312 del 2024).

Nel caso concreto, il giudice tributario ha fondato la compensazione sul solo rilievo del pagamento intervenuto nelle more a seguito di diffida. La Corte rileva che così si è omesso di esaminare e dare conto delle specifiche ragioni che potevano giustificare la deroga al principio della soccombenza virtuale, con riguardo al contenuto delle difese, alle modalità di introduzione del giudizio e alla cronologia degli atti. La statuizione è quindi priva della motivazione richiesta dalla legge.

La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, perché riesamini la disciplina delle spese attenendosi ai principi esposti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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