Notifica cartella a dipendente addetto: ricorso carente di specificità (Cass. civ. Sez. V n. 6289 del 09.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che deduca l’omessa o viziata valutazione di documenti deve contenerne un sintetico ma completo resoconto e l’indicazione specifica del luogo di produzione, al fine di consentire la verifica della doglianza sulla base del solo ricorso. In tema di notifica degli atti, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di specificità impone la trascrizione integrale della relata, la cui omissione determina l’inammissibilità del motivo. L’avviso di intimazione di pagamento non ha natura di atto impositivo in senso sostanziale; data l’accertata rituale notifica della cartella sottostante, il contribuente versa nella condizione di conoscere presupposti di fatto, ragioni giuridiche della pretesa fiscale e base normativa di calcolo degli interessi.
Il Fatto
La società contribuente, in liquidazione, riceveva un avviso di intimazione di pagamento emesso dall’agente della riscossione per una cartella sottostante, che assumeva non ritualmente notificata. Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso; la Commissione tributaria regionale, in riforma, accertava la correttezza della notifica effettuata a mani dell’impiegato addetto alla ricezione degli atti e, ritenuta l’intempestività dell’impugnazione della cartella, dichiarava assorbite le altre censure accogliendo l’appello.
Avverso la sentenza di appello la società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, cui resisteva l’agente della riscossione con controricorso, sollevando eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente l’eccezione di autosufficienza e le singole censure. I primi due motivi, sovrapponibili, sono dichiarati inammissibili per carenza di specificità ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. La ricorrente, pur contestando per più profili la validità del procedimento di notifica, non aveva riportato né prodotto la relata, né indicato la sede in cui reperirla.
Richiamando un consolidato orientamento (Cass. n. 9294/2021, Cass. n. 5478/2018, Cass. n. 17399/2017, Cass. n. 12288/2016, Cass. n. 23575/2015; sul punto specifico Cass. n. 31038/2018, Cass. n. 5185/2017, Cass. n. 1150/2019), il Collegio ribadisce che i requisiti di contenuto-forma dell’art. 366 cod. proc. civ. non sono fine a sé stessi, ma strumentali alla funzione difensiva.
Il terzo motivo, rubricato come violazione dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., è riqualificato come omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., con pertinente paradigma nell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. La Corte distingue l’omessa pronuncia su domanda o eccezione autonomamente apprezzabile dall’omessa motivazione su circostanza di fatto (Cass. n. 6361/2007, Cass. n. 9294/2021, Cass. n. 25714/2014).
Accertata l’omessa pronuncia su alcune eccezioni, il Collegio applica i principi di economia processuale e ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., nonché una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 cod. proc. civ.: può evitarsi la cassazione con rinvio e decidersi la causa nel merito quando si tratti di questione di diritto che non richieda ulteriori accertamenti di fatto (Cass. n. 17416/2023, Cass. n. 21968/2015). Le tre residue questioni sono dichiarate manifestamente infondate.
Sugli interessi, la misura è determinabile ex lege e incombe al debitore provare l’errore di calcolo (Cass. Sez. V n. 8508/2019); l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 22281/2022 non è pertinente, poiché l’avviso di intimazione non è atto impositivo sostanziale. Sulla motivazione, la censura non indica il vizio concreto né il pregiudizio difensivo; sull’omessa sottoscrizione vale il principio per cui l’atto non è invalido ove l’elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo titolare del potere (Cass. Sez. V n. 31605/2019). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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