Compensi professionali mai sotto i minimi tabellari, anche nel rinvio tributario (Cass. civ. Sez. V n. 23155 del 12.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice che liquida i compensi professionali e le spese di lite secondo i parametri del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, che hanno carattere inderogabile in assenza di diversa convenzione tra le parti. La riduzione del 50% dei valori medi tabellari è ammessa solo nei limiti dell’art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014. La liquidazione omnicomprensiva non è di per sé illegittima quando la struttura delle tabelle consente di identificare i valori medi e minimi utilizzabili per ciascuna fase. Il compenso va quindi rideterminato secondo i valori dimidiati previsti per i giudizi davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto, davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, pronunciante quale giudice di rinvio, la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza instaurato contro l’Agenzia delle Entrate-Riscossione per l’esecuzione di una precedente sentenza.

Il giudice del rinvio aveva liquidato le spese in € 678,00, senza tenere conto della nota spese depositata. Il contribuente ricorre per cassazione deducendo lo scostamento dai parametri medi e l’assenza di una liquidazione distinta per fasi. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha svolto attività difensiva.

La Motivazione della Corte

I due motivi, esaminati congiuntamente perché connessi, sono fondati. La Corte muove da un principio già affermato: in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice che liquida i compensi professionali in base ai parametri del d.m. n. 55/2014 non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto inderogabili (Cass. n. 10438 del 2023; Cass. n. 9815 del 2023).

Sul piano applicativo, il valore della controversia era ascritto a € 2.000,00, con un valore medio tabellare complessivo di € 2.127,00, risultante dai valori medi delle quattro fasi, esclusa quella cautelare. Tali importi sono riducibili fino al 50%, ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014, come da ultimo modificato dal d.m. n. 147/2022.

La Corte respinge l’argomento secondo cui la liquidazione globale avrebbe precluso l’individuazione dei valori utilizzabili: la struttura dei regolamenti e gli importi esposti in tabella consentono comunque di identificare i valori medi e minimi. La liquidazione omnicomprensiva non è quindi di per sé illegittima, ma non esime il giudice dal rispetto della specifica criteriologia del citato art. 4, comma 1.

Nel caso concreto, in difetto di emergenze che raccordino l’impegno professionale a tale criteriologia, la liquidazione va ricondotta a un’ordinaria e semplice determinazione di compensi. La sentenza impugnata è quindi cassata, con rideterminazione del compenso per il giudizio di rinvio in € 1.063,50, secondo i valori dimidiati previsti in tabella per i giudizi davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della parte intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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