Compensazione delle spese e reciproca soccombenza su plurime annualità (Cass. civ. Sez. V n. 16754 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di spese processuali, la reciproca soccombenza che consente la compensazione ricorre anche quando il giudizio abbia ad oggetto una pluralità di domande e una sola di esse sia accolta solo parzialmente. Rientra nel potere discrezionale del giudice del merito stabilire se la compensazione debba essere totale o parziale, restando escluso che le spese possano essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. L’accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non integra di per sé reciproca soccombenza, ma può giustificare la compensazione in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.

Il Fatto

La contribuente impugnava avanti la CTP alcuni avvisi di accertamento, emessi per gli anni d’imposta 2008-2012, con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione movimentazioni bancarie ritenute non giustificate. Il giudice di primo grado accoglieva nel merito il ricorso.

La CTR, adita in appello dall’Agenzia delle entrate, accoglieva solo parzialmente il gravame, limitatamente all’anno d’imposta 2012 e per il solo importo di 500,00 euro, compensando integralmente tra le parti le spese di giudizio. Avverso tale statuizione la contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, dolendosi proprio della disposta compensazione.

La Motivazione della Corte

Il motivo denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., sostenendo che la compensazione integrale fosse erronea perché nella specie non ricorreva alcuna reciprocità della soccombenza: l’impugnazione in primo grado aveva ad oggetto cinque distinte annualità e l’appello era stato accolto solo in parte, con riferimento a una sola di esse.

La Corte muove dalla premessa generale secondo cui rientra nel potere discrezionale del giudice del merito valutare l’opportunità di compensare le spese, in tutto o in parte, in caso di reciproca soccombenza o nel concorso di altre gravi ed eccezionali ragioni. Resta fermo il limite per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

Il Collegio osserva poi che oggetto del giudizio erano plurime annualità d’imposta e che, rispetto ad almeno una di esse, l’Agenzia delle entrate ha visto accolto, sia pure parzialmente, il proprio appello contro la decisione di primo grado che la vedeva integralmente soccombente.

A sostegno del percorso argomentativo la Corte richiama la pronuncia delle Sezioni Unite n. 32061 del 2022, secondo cui l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza; questa è configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte, formulate nel medesimo processo tra le stesse parti, o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese, potendo giustificare soltanto la compensazione totale o parziale in presenza degli altri presupposti dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.

Su queste basi, anche a voler considerare il giudizio come avente ad oggetto una pluralità di domande, una delle quali accolta parzialmente, deve ritenersi integrato il requisito della reciproca soccombenza; la scelta tra compensazione totale o parziale resta affidata alla discrezionalità del giudice del merito. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente soccombente alle spese di lite e con i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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